Art. 117 Dimensioni massime ammissibili per le attività turistico ricettive
1. Le dimensioni massime ammissibili per le attività turistico-ricettive sono riferite agli obiettivi strategici individuati dal Piano Strutturale e sono basate sulle seguenti azioni:
- - collegare la crescita futura alla crescita della popolazione;
- - concepire lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera in modo coerente allo sviluppo dei prodotti attraverso:
- - il recupero di edifici esistenti di valore culturale nei nuclei antichi per nuove strutture ricettive;
- - il recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro antico, come capacità ricettiva coerente con il prodotto e come elemento di appeal della proposta culturale;
- - selezionare tra i criteri di scelta strategica:
- - l'efficienza prestazionale;
- - la sostenibilità ambientale;
- - la valorizzazione dell'identità;
- - l'accessibilità;
- - la sicurezza strutturale;
- - la sicurezza del lavoro;
- - la sicurezza territoriale.
2. Il Piano Operativo potrà prevedere interventi per la realizzazione di nuovi posti letto derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o da operazioni di recupero e/o ristrutturazione urbanistica, in misura complessivamente inferiore od uguale a 50 posti letto ogni 1000 abitanti, incluso il livello attuale di dotazione ed esclusi i campeggi esistenti.
3. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo, che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità, è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare una serie di operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti; il Piano Operativo stabilisce i tipi di convenzione previsti e i tipi di interventi da convenzionare.