Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 63 Parametri di riferimento per le zone agronomiche

1. Per ciascun tipo e variante del paesaggio agrario all'interno delle diverse zone agronomiche è prescritto il rispetto dei parametri di riferimento relativi a rapporto tra edifici e fondo, superfici fondiarie minime per le varie colture e rapporto tra annessi e unità colturale, riportati nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo.

2. Il rapporto tra edifici e fondo va utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, con l'obiettivo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di un volume sufficiente di fabbricati.

3. Per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi previsti su ciascuna zona, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali; gli annessi agricoli, nei fondi con superficie dal 50% al 99% dei minimi, sono consentiti per un volume massimo proporzionale al parametro di dotazione media di annessi corrispondente alla minima unità colturale per ciascuna zona; l'eventuale richiesta di volumi superiori sarà valutata con dimostrazione delle effettive esigenze legati alle reali attività dell'azienda e dalla verifica dei parametri economici e di lavoro; per i fondi di superficie inferiore al 50% dei minimi la realizzazione di annessi sarà disciplinata dal Piano Operativo nel rispetto delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

4. Le nuove abitazioni rurali non potranno avere una dimensione maggiore di mq. 150 dei vani abitabili, così come definiti nel D.M. 05/07/1975.