Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
Articolo unico Il sottosistema ambientale della pianura costiera.
- 1. Obiettivi strategici generali.
- 2. Lo Statuto del Territorio e le invarianti strutturali.
- 3. Gli interventi di trasformazione edilizia.
- 4. Capacità insediativa e destinazioni d'uso ammissibili.
- 5. Gli interventi di riqualificazione della mobilità.
- 6. Tutele di natura idraulica ed idrogeologica.
- 7. Salvaguardie.
1. Obiettivi strategici generali.
Il sottosistema ambientale della pianura costiera è costituito dai suoli, prevalentemente ad utilizzo agricolo che, delimitati dal tracciato della Variante Aurelia e dai margini del sistema insediativo si estendono sino al mare. Costituisce la continuità e l'ambito territoriale di congiunzione con il sottosistema ambientale della pianura costiera occidentale e il sottosistema delle colline di Campiglia e Suvereto individuati nel Piano Strutturale d'Area del Circondario della Val di Cornia.
In attesa del complessivo adeguamento dello strumento urbanistico del Comune di San Vincenzo le presenti disposizioni si applicano in quella parte del sottosistema ambientale della pianura costiera costituito dai territori che erano ricompresi nei sottosistemi ambientali A1 e A2 del Piano Strutturale del 1998, e compiutamente rappresentati nella tavola C1 degli elaborati grafici allegati.
Il sistema ambientale è caratterizzato dai caratteri dei suoli orticoli di pianura delle terre rosse, e nella propaggine sud, a confine con il comune di Piombino dai suoli a idromorfia superficiale con i residui dell'antica area palustre. Sono presenti vaste aree boscate in particolare la macchia costiera del Parco di Rimigliano, il bosco delle Prunicce e del Pinetone. Al centro del sottosistema ambientale è posta la Tenuta di Rimigliano, caratterizzata dalla maglia agraria ed in sedativa formatasi a seguito degli interventi di bonifica e di appoderamento eseguiti tra la fine dell'800 e la prima metà del '900.
L'obiettivo generale per il sottosistema ambientale della pianura costiera è quello della valorizzazione agraria dei suoli, del mantenimento e della riqualificazione delle componenti del paesaggio che ne costituiscono i caratteri fondanti, della valorizzazione ambientale del sistema delle aree protette con la messa in atto di azioni in grado di garantire:
- a) La manutenzione, l'adeguamento la realizzazione di difesa del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e simili;
- b) La manutenzione e l'adeguamento degli elementi della rete viaria carrabile, ivi comprese le strade poderali ed interpoderali, senza mutarne il loro aspetto di "strade bianche";
- c) L'esercizio delle attività selvicolturali e degli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;
- d) L'esercizio dell'attività di pascolo e della coltivazione agricola dei suoli;
- e) La realizzazione di interventi di regimazione ed accumulo delle acque superficiali necessarie all'agricoltura, in grado di garantire anche la sicurezza ai fini idraulici della pianura e la valorizzazione dei caratteri ambientali delle aree idromorfe;
- f) La riqualificazione e la riconversione della viabilità esistente e la razionalizzazione del sistema della sosta;
- g) La manutenzione, l'adeguamento e la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- h) Gli interventi finalizzati all'inserimento ambientale di opere infrastrutturali e di insediamenti extraagricoli recenti;
- i) La valorizzazione del sistema insediativo con interventi tesi alla salvaguardia della maglia agraria originarie e delle strutture edilizie che presentano valore storico, tipologico e formale;
2. Lo Statuto del Territorio e le invarianti strutturali.
Costituiscono invariante strutturale del sottosistema della pianura costiera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, i beni costituenti le componenti del paesaggio e facenti parte dello Statuto del Territorio così come riportate nella tavola B5 della variante al Piano Strutturale:
- Le componenti della bonifica.
- - I suoli a residua vegetazione palustre e i canali della bonifica.
- Le componenti dell'organizzazione territoriale.
- - I percorsi della maglia insediativa ed agraria;
- - I nuclei poderali della Tenuta di Rimigliano e i relativi suoli pertinenziali;
- - L'unitarietà fondiaria della Tenuta di Rimigliano;
- - I viali alberati e le formazioni vegetazionali lineari.
- Le emergenze storiche ed architettoniche.
- - Le torri costiere;
- - La villa della Fattoria di Biserno;
- - Le tipologie edilizie delle case coloniche.
- Le componenti ambientali.
- - Le aree boscate di ogni genere e tipo, e comunque quelle rispondenti alla definizione di bosco dettata dall'articolo 3 della Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e dal relativo Regolamento di attuazione;
- - La duna;
- - L'arenile pubblico.
- - le spiagge e le retrostanti dune consolidate;
Al fine di tutelare e rafforzare i sopradetti caratteri costituenti gli elementi dello Statuto del Territorio viene prevista l'estensione della A.N.P.I.L. costiera anche nell'entroterra agricola, secondo la perimetrazione prevista nella tavola C2, e da attuarsi con le procedure previste dalla legislazione regionale vigente in materia.
3. Gli interventi di trasformazione edilizia.
Nel sottosistema ambientale della pianura costiera le utilizzazioni compatibili del patrimonio edilizio esistente sono quelle funzionali alla conduzione agricola dei suoli.
Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni diverse degli edifici già in atto alla data di adozione delle presenti norme.
È ammessa la rifunzionalizzazione e l'uso a fini residenziali solo del patrimonio edilizio esistente non più necessario all'esercizio dell'attività agricola, da individuarsi attraverso specifici "programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale" di cui all'art. 42 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e al relativo regolamento di attuazione. A tal fine il sottosistema della pianura costiera è qualificato come zona ad esclusiva funzione agricola.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel sottosistema ambientale della pianura costiera devono rispondere alle seguenti regole:
- 1) Devono essere mantenuti e conservati i caratteri dell'organizzazione territoriale, dell'impianto fondiario, della maglia insediativa dell'appoderamento storico e di quello più recente della bonifica novecentesca, riscontrabile, in particolare all'interno della Tenuta di Rimigliano;
- 2) Gli interventi di ristrutturazione degli edifici classificati come di interesse storico architettonico e formale devono essere volti a preservare le caratteristiche essenziali delle strutture portanti verticali ed orizzontali e l'impianto tipologico formale originario anche mediante la manutenzione, il restauro e la valorizzazione degli elementi fisici ed architettonici che contribuiscono alla connotazione identitaria dei manufatti. Negli edifici in cui tali caratteri siano stati alterati gli interventi devono essere tesi al ripristino delle situazioni originarie, facendo riferimento a cartografie storiche, a documentazioni iconografiche ovvero a tracce ed elementi fisici superstiti di tali assetti originari.
- 3) Gli interventi di nuova costruzione, ovvero di ricostruzione di edifici e manufatti precedentemente demoliti dovrà avvenire senza alcuna riduzione della superficie dei suoli agricoli coltivabili, e con l'uso di tipologie rispondenti alle regole costruttive e formali riconducibili a quelle presenti negli edifici di interesse storico. All'interno della Tenuta di Rimigliano tale genere di interventi potrà avvenire solo all'interno delle pertinenze dei nuclei poderali esistenti. La dimensione delle unità abitative previste dal riuso delle superfici agricole non potrà presentare dimensione inferiore a mq. 90 di S.L.P..
- 4) I trattamenti delle pertinenze esterne e degli spazi scoperti dell'edificato, all'interno e all'esterno della Tenuta di Rimigliano dovranno avvenire nel rispetto del carattere rurale dei luoghi, dell'organizzazione insediativa, con il divieto d'uso di recinzioni, arredi vegetazionali e materiali non compatibili con i caratteri del luogo. Gli interventi sulle pertinenze e sugli spazi scoperti devono avvenire nell'assoluto rispetto del loro carattere storico dell'uso collettivo, nonché mantenere la totale permeabilità dei suoli delle corti esterne;
- 5) Dovranno essere conservati e restaurati i manufatti edilizi minori aventi valore storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, cippi, edicole, in quanto tali riconducibili alla identità rurale del luogo;
Oltre alle regole sopradette, nella realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia consentiti dovranno essere applicati tecnologie e principi costruttivi utili alla promozione della ecoefficienza delle costruzioni, al contenimento del consumo delle risorse ambientali e dei consumi energetici. Per questo motivo gli interventi medesimi dovranno rispondere anche ai requisiti prestazionali previsti dalle direttive comunitarie emanate in materia e alle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" definitivamente approvate con Delibera G.R.T. n. 218 del 03.04.2006, e ai seguenti ulteriori criteri obbligatori:
- - Impiego delle tecniche proprie della bio-architettura descritte nel Regolamento Edilizio Comprensoriale, così come fatto proprio dal Comune di San Vincenzo con deliberazione del consiglio comunale n. 149 del 28.11.2007;
- - Impiego di fonti energetiche alternative ed in particolare impianti a pannelli solari e fotovoltaici;
- - Messa in opera di sistemi e tecniche di recupero, depurazione e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflui, in particolare con l'impiego di sistemi di approvvigionamento idrico di tipo duale;
Per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione agricola dei suoli e di tutela ambientale dei luoghi enunciati nelle presenti norme il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale relativo alla Tenuta di Rimigliano, che potrà avere anche valenza di piano attuativo di iniziativa privata, dovrà contenere anche uno specifica convenzione contenente l'impegno della proprietà a:
- - Mantenere in efficienza il reticolo idrografico di superficie e realizzare gli interventi necessari alla difesa idraulica dei suoli, secondo le ipotesi e gli indirizzi progettuali contenuti nello studio idraulico e nei relativi allegati facenti parte sostanziale ed integrante degli elaborati della presente variante al Piano Strutturale;
- - Mantenere in efficienza e con gli attuali assetti ambientali e paesaggistici la viabilità rurale e le alberature ad essa connesse, senza l'impiego di manti in grado di snaturarne il carattere di "strade bianche";
- - Realizzare gli interventi di trasformazione edilizia e di sistemazioni ambientali delle pertinenze degli edifici non più utilizzati ai fini agricoli in coerenza con i valori del luogo, e con le regole dettate dalle presenti norme;
- - Mantenere, anche in relazione agli obiettivi di tutela paesaggistica indicati, l'unitarietà fondiaria della Tenuta con il divieto assoluto di frazionamento della stessa;
- - Garantire la possibilità d'uso e la eventuale cessione al patrimonio pubblico di zone ad alto valore ambientale, come le aree boscate prospicienti il lato monte della Strada della Principessa;
- - Regolamentazione d'uso degli spazi aperti anche per scopi collettivi, didattici, sociali e pubblici in genere;
- - Garantire e concorre alla gestione delle Aree Naturali di Protette di Interesse Locale facenti parte della Tenuta, secondo le previsioni di estensione della stessa richiamate in precedenza;
- - Regolamentazione, anche ai fini paesaggistici di eventuali produzioni energetiche alternative con l'impiego di impianti a biomasse da alimentare con residui della attività agricola o con specifiche produzioni colturali "no food", e dell'impiego di micro impianti eolici a nullo impatto visivo e paesaggisitico ai fini della autosufficienza energetica.
4. Capacità insediative e destinazioni d'uso ammissibili.
Gli interventi di riuso, ai fini agricoli e non, all'interno della Tenuta di Rimigliano, non potranno eccedere, complessivamente, la superficie della S.L.P. oggi esistente, così come definita dagli studi già in possesso dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare all'interno dello Schema Urbanistico Unitario Direttore elaborato con il Piano Strutturale del 1998.
All'interno della Tenuta, oltre agli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente prima descritti, in coerenza con le possibilità ammesse dall'art. 21 della disciplina di piano del PIT della Regione Toscana, è ammesso l'insediamento di una nuova attività turistico ricettiva di tipo alberghiero, art. 26 L.R. 23 marzo 2000 n. 42, per un massimo di n. 150 posti letto e il massimo livello qualitativo previsto dalla legge, ritenuto elemento strategico in grado di concorrere alla tutela del valore del patrimonio paesaggistico e alla qualificazione del sistema territoriale complessivo.
A tal fine, la localizzazione all'interno della Tenuta del nuovo insediamento dovrà avvenire, con uno specifico atto di governo i cui contenuti progettuali dovranno essere coerenti con i dettati della "Convenzione europea sul paesaggio", conformi alle leggi nazionali e regionali che vi danno applicazione e rispondenti alle, ulteriori, seguenti regole:
- 1) La localizzazione deve rispondere alla necessità di mantenimento della maglia insediativa e dell'organizzazione territoriale, senza andare a costituire nuovi insediamenti individuabili come autonomi rispetto ai nuclei poderali consolidati;
- 2) La localizzazione dovrà essere prevista ai margini dei suoli agricoli in modo da non costituire elemento di pregiudizio e restrizione degli stessi;
- 3) La localizzazione dovrà essere prevista in adiacenza alla viabilità esistente, con il divieto assoluto di prevederne della nuova per il raggiungimento della stessa;
Per quanto riguarda i caratteri costruttivi ed architettonici, anche il nuovo insediamento turistico ricettivo dovrà costituire un elemento non contrastante con l'identità rurale ed agraria dei luoghi. Dovranno perciò essere rispettate tutte le regole generali per gli interventi edilizi descritte nelle presenti norme. In esso dovranno essere previsti tutti quegli spazi necessari per la didattica, la foresteria e tutti i servizi riconducibili a forme di turismo alternativo e sostenibile.
Per gli edifici esistenti ai di fuori della Tenuta, gli atti di governo del territorio attuativi dei presenti indirizzi disciplineranno gli interventi ammessi, senza alcun aumento della S.L.P. esistente, e senza variazione della destinazione d'uso in atto, con le seguenti specificazioni:
- - Per i complessi edilizi del Nido delle Aquile e della Casa Rossa e delle ex scuole di Rimigliano viene confermato l'uso ad attività di servizio del sistema dei parchi della Val di Cornia.
- - Per il complesso edilizio Podere San Francesco - Frantoio sono ammessi gli interventi di recupero ai fini residenziale delle strutture esistenti, senza la possibilità degli ampliamenti originariamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, in caso di variazione dell'uso a fini turistici e ricettivi.
- - Nelle strutture turistico ricettive, di recente realizzazione potranno essere previsiti interventi di potenziamento dei servizi all'ospitalità, tesi alla qualificazione dell'offerta, senza alcun aumento della ricettività e dei posti letto esistenti.
5. Gli interventi di riqualificazione del sistema della mobilità.
Il sistema della mobilità deve essere riqualificato in funzione dell'adeguamento della viabilità esistente a servizio del sistema dei parchi della Val di Cornia e dell'uso della Strada Provinciale della Principessa a "strada parco" anche mediante la riclassificazione a strada comunale.
Oltre a ciò, il sistema delle strade rurali interne ed esterne alla Tenuta di Rimigliano dovrà essere organizzato in modo tale da costituire una rete alla mobilità alternativa, a piedi, a cavallo e in bicicletta, sia quale elemento di promozione per forme di turismo alternative e sostenibili, e sia con funzione la più propriamente ambientali di corridoi ecologici di congiunzione tra le aree protette collinari e quelle costiere.
Gli interventi di riqualificazione della Strada della Principessa dovranno prevedere la razionalizzazione del sistema dei parcheggi ai lati della carreggiata opportunamente ridimensionata, nonché la integrazione della stessa con una pista ciclabile.
L'adeguamento degli atti di governo del Comune dovranno prevedere la riqualificazione dei suoli prospicienti la Strada della Principessa, oggi in forte stato di degrado ed abbandono, attraverso la individuazione di una serie di interventi di natura privata tesi alla razionalizzazione della sosta e al disciplinato uso della spiaggia.
6. Tutele di natura idraulica ed idrogeologica.
Il sistema ambientale della pianura costiera è interessato da aree a pericolosità idraulica elevata ricomprese anche nel Piano di Assetto Idrogeologico approvato dalla Regione Toscana per il Bacino Toscana Costa.
I contenuti e le disposizione del suddetto P.A.I. si intendono fatti propri dai contenuti della presente disciplina, anche attraverso lo studio di approfondimento idrogeologico idraulico e i relativi allegati facenti parte degli elaborati della Variante al Piano Strutturale per i sottosistemi ambientali A1 e A2 della Tenuta di Rimigliano. Tutti gli interventi di natura edilizia e di trasformazione urbanistica previsti dalle presenti norme sono soggetti, perciò, alle disposizioni di tutela previste dal P.A.I. del Bacino Toscana Costa, nonché subordinati alla contestuale esecuzione degli interventi di regimazione delle acque secondo i principi della autosicurezza e dell'invarianza idraulica, e secondo gli indirizzi e le ipotesi progettuali contenute nello studio idrogeologico idraulico redatto a supporto della presente Variante al Piano Strutturale.
7. Salvaguardie.
Le presenti norme vanno ad avere effetti cogenti per quella parte del sottosistema ambientale della pianura costiera costituito dai territori che erano ricompresi nei sottosistemi ambientali A1 e A2 del Piano Strutturale del 1998, e per essi costituiscono anche l'adeguamento alle direttive del PIT ai fini delle valutazioni sulle salvaguardie contenute nello stesso. Nelle more dell'adeguamento del RU agli indirizzi contenuti nelle presenti norme sono vietati tutti gli interventi, per i quali, non sia dimostrata la doppia conformità tra le norme stesse e quelle previgenti.
Per il resto dei territori ricompresi nel sottosistema ambientale assumono la valenza di indirizzi, al pari di quelli contenuti nel Piano Strutturale d'Area della Val di Cornia, utili all'adeguamento complessivo della pianificazione comunale alle strategie d'area vasta, senza che sia prevista alcuna salvaguardia rispetto alla disciplina vigente.
All'interno della Tenuta, nelle more dell'approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, che potrà assumere anche la valenza di piano attuativo di iniziativa privata, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente senza variazione d'uso dello stesso.
Ogni genere di intervento edilizio si intende subordinato alla contestuale esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica i cui progetti esecutivi dovranno essere redatti secondo gli indirizzi e le opzioni contenute nello studio nello studio idrogeologico idraulico che costituisce parte integrante della presente disciplina.
Con l'approvazione delle presenti norme si intendono decaduti gli articoli 14 e 15 della disciplina del Piano Strutturale del 1998, nonché ogni altro contenuto degli strumenti urbanistici comunali contrastanti con quanto qui riportato.