Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 5 Tipi di intervento

I tipi di intervento sono così definiti:

a) Manutenzione ordinaria
(L.457/78, art.31, punto a): "interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

In particolare tali interventi non devono comportare la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.
Sono inclusi nella manutenzione ordinaria:

  • - riordino del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e faldali, nonchè la loro sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di copertura;
  • - tinteggiatura esterna degli edifici;
  • - pulitura di facciate, il ripristino parziale di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purchè per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti.
  • - riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari;
  • - sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti;
  • - sostituzione di serramenti interni;
  • - tinteggiatura delle facciate verso i cortili chiusi interni;
  • - posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;
  • - realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture;
  • - rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata.

Per la definizione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali localizzati in area in cui tale destinazione è ammessa si rimanda alla Circolare Ministero LL PP n.1918/77.

b) Manutenzione straordinaria
(L.457/78, art.31, punto b): "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

In particolare sono inclusi nella manutenzione straordinaria o ad essa assimilati ai fini autorizzativi, purchè oggetto di interventi non facenti parte di un insieme sistematico di opere:

  • - modifica di facciate senza alterazione dei valori estetici e delle caratteristiche architettoniche per la realizzazione di nuove aperture destinate ai servizi igienico-sanitari e relativi disimpegni, per la modifica di aperture già esistenti, per la formazione di una singola apertura o nuovo accesso occorrente per la funzionalità di ciascuna unità immobiliare;
  • - formazione di intercapedini interrate;
  • - costruzione di autorimesse (art.9 L. 122/90);
  • - realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti tecnologici, anche con additamenti esterni ove non realizzabili all'interno degli edifici o interrati;
  • - costruzione di recinzioni e muri di sostegno, la formazione di percorsi pedonali nelle aree esterne;
  • - sostituzione di manti di copertura, infissi, serramenti, rivestimenti esterni con altri di tipologia differente dalla preesistente;
  • - costruzione di solai di sottotegola in cemento armato in sostituzione di strutture in legno degradate;
  • - realizzazione di elementi pertinenziali di edifici esistenti (art.7 punto a) L.94/82) quali scalette o rampe esterne, attrezzature decorative o di arredo, pergolati, pensiline per il riparo di aperture;
  • - installazione e integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari con limitate modifiche distributive interne connesse ai medesimi anche se comportano modifiche delle aperture sulle facciate interne o esterne.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione industriale, artigianale, agricola e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici di pavimento, nè mutamento delle destinazioni d'uso.
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio.

c) Restauro
Interventi destinati a conservare l'organismo edilizio anche mediante un insieme sistematico di opere.
Gli interventi di restauro sono quindi volti:

  • - alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, anche mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l'uso, anche con eventuale mutata destinazione, purchè non risultino alterati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio;
  • - alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;
  • - alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi di per sè significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela.

d) Risanamento conservativo
Interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.
Gli interventi di risanamento conservativo devono prevedere la conservazione dell'edificio eliminando le aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento degli elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, anche con eventuale mutata destinazione dell'edificio stessso. In caso di elementi gravemente ammalorati la sostituzione deve avvenire con elementi uguali per dimensioni e materiali.

Gli interventi di risanamento conservativo non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento e non devono alterare la forma e la distribuzione, se non nei limiti consentiti per gli interventi di manutenzione straordinaria.
In particolare non rientrano nel risanamento conservativo gli interventi che comportino aumento della SLP ed alterazioni di sagoma.

Sono inclusi nel risanamento conservativo:

  • - la realizzazione o la modifica di scale interne;
  • - la modifica di prospetti con ripristino di aperture;
  • - il rifacimento di orizzontamenti degradati con altri anche di diversa tipologia, purchè alla medesima quota, con una tolleranza di /- 20 cm. in relazione al tipo di struttura impiegata.
  • - piccole modifiche ( /- 20 cm.) alle quote di imposta e di colmo delle falde di copertura dei sottotetti occorrenti per opere di consolidamento strutturale, purchè non venga aumentata la SLP dei locali sottostanti.

e) Ristrutturazione edilizia
(L.457/78, art.31, punto d): "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

In particolare sono inclusi nella ristrutturazione edilizia:

  • - lo svuotamento dell'involucro edilizio di edifici, da eseguire riproducendo senza significative variazioni dimensionali o di quota tutte le parti strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, superfici di pavimento e senza alterazioni dei complessivi caratteri originali dei prospetti, con particolare riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici.
  • - gli interventi che prevedono la demolizione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la loro ricostruzione, a parità di SLP, al fine di assicurare la funzionalità e garantire la coerenza dell'edificio stesso con le destinazioni d'uso in progetto.
  • - le modifiche nelle aree esterne di fabbricati non comportanti l'aumento delle SLP, quali la costruzione di piscine e campi da gioco al servizio di fabbricati.

f) Sostituzione edilizia
Gli interventi che prevedono la demolizione di edifici accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i limiti della SLP edificata preesistente e nel rispetto dei restanti parametri edilizi e urbanistici derivanti dalle norme di attuazione del piano. Negli interventi di sostituzione edilizia è ammessa la modifiche della sagoma planimetrica e di inviluppo dell'edificio preesistente e la ricostruzione su di un diverso sedime purchè all'interno dell'ambito o del lotto.

Il Regolamento Urbanistico regolerà le modalità di intervento, studiando la possibilità di interventi senza necessità di piano attuativo, che, attraverso procedure di convenzionamento o di atto d'obbligo unilaterale, prevedano la cessione gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione, la monetizzazione delle aree per servizi occorrenti:

  • - nel caso non siano previsti cambiamenti di destinazioni d'uso limitatamente alla SLP eccedente quella ammessa dall'indice di edificabilità fondiaria;
  • - nel caso siano previsti cambi di destinazioni d'uso anche parziali, relativamente alla SLP con destinazione cambiata.

g) Ampliamento
Gli interventi con incremento della SLP che aggiungono parti agli edifici esistenti per migliorarne la funzionalità.

h) Nuova edificazione
Gli interventi che prevedono nuovi edifici.

i) Ristrutturazione urbanistica
(L.457/78, art.31, punto e): "interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale".