Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.15 Norme specifiche per i Sottosistemi Insediativi

1 - Interventi sugli edifici

In caso di edifici realizzati con progetto unitario, le modificazioni delle coperture o sui fronti, compreso le modifiche dei materiali usati sui colori di singoli elementi, anche se limitata a porzioni dell'edificio, dovrà essere giustificata da progetto unitario esteso a tutto l'edificio interessato.
In particolare quanto sopra anche per gli ambiti perimetrati ed individuati con la sigla MQ nelle tavole del Regolamento Urbanistico.

2 - Interventi su edifici con superficie a destinazione specifica

Per le strutture a carattere specifico esistenti quali Alberghi, Ristoranti, Bar (pubblici esercizi), i porticati possono essere chiusi con strutture ad infisso rimovibile. È vietato il cambio di destinazione d'uso. L'intervento non costituisce SLP.

3 - Addizioni volumetriche

Le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici a condizione che gli edifici (costituiti anche da più unità abitative esistenti) ne siano sprovvisti e con le seguenti modalità:

  • * Servizi igienici: purché non superiori a mq. 8 di superficie di calpestio comprensivo dell'eventuale antibagno, qualora non vi sia la possibilità di reperirli all'interno dell'unità immobiliare;
  • * Volumi tecnici: destinati ad impianti tecnologici che dovranno avere i seguenti requisiti:
    • * stretta connessione con la funzionalità per assicurare confort abitativo agli edifici;
    • * impossibilità tecnica di poter prevedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione, qualora siano dimostrate le condizioni di sicurezza e di normativa e qualora non vi sia la possibilità di reperirli all'interno;

Tali addizioni sono consentite esclusivamente negli interventi di ristrutturazione edilizia (non sono consentite negli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione Edilizia ed Ampliamento.)

4 - Autorimesse pertinenziali

È consentita la realizzazione di addizioni volumetriche, in deroga agli indici di edificabilità del PRG, per la realizzazione di autorimesse pertinenziali alle seguenti condizioni:

  • * esistenza di un edificio principale ad uso residenziale (costituito anche da più unità abitative) concessionato prima dell'entrata in vigore della L. 122/89;
  • * ubicazione dell'edificio principale si trovi nel sistema Insediativo.
  • * che sia costituito vincolo pertinenziale tra l'unità abitativa e l'autorimessa;
  • * che non vi sia alcun tipo di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità immobiliare;
  • * impossibilità di installare impianti idrici;
  • * dimensioni di mq. 20 di superficie utile per ciascuna autorimessa e fino ad un massimo di mq. 60 attribuiti a ciascun edificio (inteso come organismo edilizio unitario anche costituito da più unità immobiliari all'interno di un lotto omogeneo) e ml. 2,40 di altezza massima in gronda, con altezza media inferiore a mt. 2,70;
  • * È vietata la realizzazione di tramezzature interne ed è possibile la realizzazione di una sola finestra delle dimensioni di mt. 1,00 per 0,40 con davanzale ad una altezza non minore a mt. 1,80 dal pavimento interno, è consentita altresì la realizzazione, oltre alla porta di accesso carrabile, di una seconda porta pedonale;
  • * che sia assicurata una superficie permeabile pari al 30% della superficie fondiaria e comunque la non diminuzione di quella esistente, qualora sia inferiore al 30%.

5 - Frazionamenti e cambi di destinazione d'uso.

È consentito il frazionamento di Unità Immobiliari residenziali esistenti esclusivamente a condizione che TUTTE le nuove Unità Immobiliari derivate dall'intervento abbiano una S.L.P. non inferire a mq. 65.

È vietato il cambio di destinazione d'uso di Unità Immobiliari, o porzioni delle stesse, non residenziali, poste ai piani terra degli edifici esistenti.

È altresì vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi - posti a ai piani terra degli edifici, ancorché con destinazione d'uso attuale a Residenza e costituenti S.L.P. - per la realizzazione di Unità Immobiliari. È invece consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari esistenti