Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.16 Modificazioni edilizie - aspetti generali - definizioni

Le "Modificazioni edilizie", interventi ammessi sugli edifici esistenti e sui lotti edificati, sono regolate secondo l'obiettivo strategico del riuso, adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; gli obiettivi enunciati dal Piano Strutturale per i Sistemi Territoriali e funzionali; gli obiettivi operativi del Regolamento Urbanistico; i principi insediativi riconoscibili nelle singole parti del sistema insediativo; i contenuti storici, ambientali e paesistici; le relazioni tra edifici ed aree di pertinenza.
Le Modificazioni sono espresse per casi omogenei, con individuazione cartografica dettagliata e regole specifiche puntualizzate in norme generali per territorio e norme specifiche per singole tipologie di Modificazioni edilizie.
Gli interventi sugli edifici compresi in un singolo perimetro di modificazione nella cartografia del Regolamento Urbanistico sono regolati dalla medesima categoria di modificazione.
La modificazione si applica a tutto l'edificio ed è vietata l'applicazione a parte di esso anche se costituito da più unità immobiliari autonome. In caso di vincoli legati alla destinazione d'uso od a particolari limitazioni di utilizzo (residenza) gli stessi si applicano a TUTTO l'edificio oggetto della modificazione. Qualora le regole della Modificazione edilizia ammettano incrementi quantitativi specifici, tale indicazione quantitativa supera eventuali restrizioni quantitative generali e si applica ai soli edifici indicati in cartografia dalla specifica regola di Modificazione edilizia.

DEFINIZIONI:

Per Sottotetto si intende lo spazio non abitabile compreso tra le strutture portanti orizzontali, e verticali e la copertura, dando un limite, per i soli interventi di ristrutturazione edilizia, se non espressamente vietato dalle norme della modificazione edilizia a cui l'edificio appartiene, al rialzamento della linea di gronda di massimo ml 1,00.
I locali sottotetto possono essere dotati di lucernari sulle falde della copertura nella misura non superiore a mq 0,40 ogni 20 mq di superficie coperta dell'intero edificio.

Per Seminterrato non costituente SLP si intende il volume realizzato con altezza interna non superiore a ml. 2,40 e il cui intradosso del solaio non sia a quota superiore ad ml 1,00 rispetto al piano del terreno circostante. Sono consentite misure maggiori del fuori terra esclusivamente per le rampe di accesso ai garage o per scale sempre di accesso ai locali interrati, purché la larghezza del fronte non interrato non sia superiore al 50% della larghezza di tutto il prospetto interessato.

Per S.L.P. preesistente, si intende quella risultante dagli interventi di nuova edificazione o dalla applicazione delle Modificazioni Edilizie così come specificato negli appositi titoli abilitativi degli interventi effettuati in vigenza delle norme del Piano Strutturale e, per gli edifici esistenti alla data di approvazione del piano strutturale che abbiano un'altezza interna superiore a 3 ml., che non siano stati oggetto di interventi edilizi successivi a tale data, la quantità risultante dividendo il volume dell'edificio per 3. Per gli edifici per i quali costituiva parametro urbanistico la sola superficie, la SLP preesistente corrisponde alla superficie concessionata.

Per Volume degli edifici esistenti si intende la quantità di mc. risultante dal titolo abilitativi o in carenza di ciò il calcolo dello stesso ai sensi di quanto stabilito dal vigente regolamento edilizio.
Per gli edifici oggetto di intervento il Volume conseguente all'intervento è determinato dal rapporto tra la S.L.P. moltiplicata per 3.

Per Porticato si intende quella parte architettonica a piano terra di una costruzione, aperta per almeno un lato e sostenuta da pilastri o colonne; può essere in parte delimitato da parapetto. Nei lati aperti, il perimetro può essere occupato dalle strutture portanti (pilastri, colonne o setti murari) per non più del 30%.
Il porticato può essere chiuso con strutture amovibili trasparenti o grigliati a condizione che siano rispettati i parametri aereo illuminanti dei locali che vi si affacciano e che non sia mutata la destinazione d'uso né classificazione dello stesso con altra tipologia. In nessun caso possono essere eliminati gli infissi tra i locali esistenti ed il portico stesso.

Per Pergola o Pergolato si intende un complesso di pali in legno o acciaio di ridotta sezione, intrecciati insieme in modo da formare una specie di tetto o di volta per farvi arrampicare tralci di viti o di altre piante;

Per Tettoia si intende una copertura, sostenuta per lo più da colonne, pilastri o comunque da sostegni distanziati l'uno dall'altro, per riparo contro la pioggia e il sole in luogo aperto e non contigua ad un edificio.

Per Terrazzo o Balcone
Si intende una struttura piana, in genere praticabile, delimitata con parapetto, costituente la copertura di parte dell'edificio sottostante o sporgente rispetto alla facciata di un edificio (balcone) e comunicante con le stanze interne attraverso una porta-finestra;

Per Gazebo si intende un chiosco da giardino, di ridotte dimensioni, generalmente in ferro lavorato, dotato di una copertura leggera in tela o lamiera di rame e rivestito di piante rampicanti.

Per Area Filtrante si intende qualunque area, esterna alle costruzioni, permeabile in modo tale da non necessitare di un sistema di raccolta e convogliamento in fognatura delle acque meteoriche. Sono pertanto escluse da tale definizione tutte le superfici Coperte dell'edificio, le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, in pietra, in ceramica o prodotti similari, in materiale plastico, in conglomerato cementizio sia gettato in opera che in prefabbricati e qualunque altro materiale impermeabile all'acqua.
Le pavimentazioni in masselli autobloccanti, in legno, in quadroni prefabbricati o similari, o in pietra naturale, poste in opera su letto di sabbia o direttamente sul terreno, con lo spazio dei giunti o dei fori superiore a 0.20 mq/mq., se utilizzate per la realizzazione di percorsi o vialetti inseriti in aree a verde e senza altra delimitazione tra gli stessi e la restante area a verde, e se non necessitano di sistema di raccolta e smaltimento in fognature delle acque meteoriche, sono considerate aree filtranti.

Superficie Aereo Illuminante: fermo restando che la superficie aereoilluminante è quella definita dalle norme igienico - sanitarie e finalizzata ad aerare ed illuminare i locali di abitazione, non costituiscono, pertanto, superficie aereoilluminante le pareti vetrate fisse, le pareti in vetro cemento e simili, così come le porte di accesso a terrazzi o spazi esterni, se non dotate di apertura anche a vasistas.

Art.17 Modificazioni edilizie - tipologie di intervento - incentivi per favorire la bioarchitettura

1. Interventi manutenzione ordinaria

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

2. Interventi manutenzione straordinaria

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;

3. Interventi di restauro e risanamento conservativo

Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un i insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili;
Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti, richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifìci, ancorché recenti;

4. Interventi di ristrutturazione edilizia

  • * Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
    In particolare tale intervento comprende: lo svuotamento dell'involucro edilizio di edifici, da eseguire riproducendo senza significative variazioni dimensionali o di quota tutte le parti strutturali, mantenendo immutate sagome, altezze, superfici di pavimento e senza alterazioni dei complessivi caratteri originali dei prospetti, con particolare riguardo per quelli visibili dagli spazi pubblici.
  • * Interventi che prevedono il rinnovo degli edifici con modifica della sagoma planimetrica e dell'inviluppo dell'edificio preesistente, a parità di SLP (derivante dal V/3) nell'ambito dello stesso ingombro planivolumetrico, fermo restando pertanto il volume assentito, nel rispetto dei restanti parametri edilizi ed urbanistici derivanti dalle norme di attuazione del piano strutturale e Regolamento Urbanistico.
    L'intervento deve garantire la coerenza con:
    • * i principi architettonici dell'edificio preesistente;
    • * i caratteri tipologici dell'edificio preesistente;
    • * i fili perimetrali del fabbricato;
    • * l'obiettivo del completamento funzionale dell'edificio preesistente;
    • * la composizione e/o ricomposizione del prospetto originario;
    • * la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto conto anche del tessuto edilizio circostante;
    • * gli obiettivi del sottosistema (insediativo e ambientale) in cui si colloca l'edificio;
    • * gli obiettivi della categoria di modificazione a cui appartiene;
    • * Gli interventi che prevedono la demolizione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la loro ricostruzione, a parità di SLP, al fine di assicurare la funzionalità e garantire la coerenza dell'edificio stesso con le destinazioni d'uso in progetto.

Gli interventi di cui al presente punto non possono incrementare la Superficie Coperta oltre il 20% dell'esistente e comunque dovranno essere finalizzati ad una omogeneizzazione della sagoma planimetrica.

5. Interventi di sostituzione edilizia:

Interventi rivolti alla demolizione di volumi secondari regolarmente assentiti aventi già destinazione d'uso residenziale e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, anche in aderenza" all'edificio principale, o in un unico edificio se l'edificio principale è classificato come M2 o M3, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche esistenti, intendendosi per volumi secondari quelli che costituiscono pertinenza urbanistica dell'edificio, a parità di SLP e garantendo i requisiti igienico - sanitari di abitabilità;

  • * demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • * la "sostituzione edilizia" con demolizione e successiva riedificazione del nuovo edificio, anche diverso da quello originario potrà avvenire, nell'ambito dello stesso ingombro planivolumetrico, cioè a parità di SLP, fermo restando il volume assentito e nel rispetto dei restanti parametri edilizi ed urbanistici derivanti dalle norme di attuazione del piano strutturale e regolamento urbanistico. È ammessa la modifica della sagoma planimetrica e dell'inviluppo dell'edificio preesistente, l'uso di materiali di cui all'art. 11 del regolamento urbanistico, la ricostruzione su un diverso sedime purché all'interno del lotto di pertinenza.

    Sono comunque ammessi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della L.R.T. n. 52/99 art 4 comma lettera e) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità;
    È escluso sull'intero territorio comunale l'intervento previsto dall'art. 4 comma secondo lettera d) n. 3 della L.R.T. n. 52/99 che prevede il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.

6. Interventi di ampliamento

Gli interventi con incremento della SLP che aggiungono parti agli edifici esistenti per migliorarne la funzionalità.

7. Incentivi per favorire gli interventi di bioarchitettura.

Negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal vigente P.R.G. attuabili con intervento diretto o conseguenti a Piani Attuativi, sono assegnati incentivi mirati allo sviluppo ed alla maggior diffusione delle tecniche della Bioarchitettura.

La progettazione degli edifici potrà essere effettuata con le tecniche della bio-architettura e nel rispetto dei requisiti della normativa antisismica e, conseguentemente, la tecnica costruttiva deve essere adeguata. Pertanto non costituisce SLP lo spessore eccedente ai 30 cm dei muri perimetrali necessari per rispettare l'adeguamento alla normativa sismica e i requisiti che garantiscano la bioarchitettura, lo scopo deve essere unicamente quello di "proteggere gli ambienti e le persone dagli agenti atmosferici esterni e dall'inquinamento indor", garantendo così una buona qualità della vita ed un edilizia sostenibile ai fini del benessere.

In seguito all'entrata in vigore della normativa di cui agli articoli 145, 146 e 147 della legge regionale n. 1/2005 e relative linee guida, nel caso di progettazione e realizzazione dell'edificio secondo i requisiti indicati nelle schede 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 , 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 , 3.1 - 3.2 - 3.3 , 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8-4.9 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 , 5.1 , 6.1 - 6.2 - 6.3 e 7.1 - 7.2 di cui all'Allegato A delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana" che vengono allegate alle presenti Norme e con il sistema di attribuzione e pesatura dei punteggi di cui agli Allegati B e C delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana"
Gli incrementi di S.L.P. concessi quale incentivo ai sensi del comma 3 dell'Art. 146 della L.R. 1/2005 sono graduati, in relazione al punteggio ottenuto per la certificazione ambientale dell'edificio riportato in 100/100 come segue:

  • Per punteggi ottenuti:
    1. Fino a 10/100 = incremento dello 0,00%(zero percento)
    2. Fino a 15/100 = incremento del 1,50 %
    3. Fino a 20/100 = incremento del 2,00 %
    4. Fino a 25/100 = incremento del 2,50 %
    5. Fino a 30/100 = incremento del 3,00 %
    6. Fino a 35/100 = incremento del 3,50 %
    7. Fino a 40/100 = incremento del 4,00 %
    8. Fino a 45/100 = incremento del 4,50 %
    9. Fino a 50/100 = incremento del 5,00 %
    10. Fino a 55/100 = incremento del 5,50 %
    11. Fino a 60/100 = incremento del 6,00 %
    12. Fino a 65/100 = incremento del 6,50 %
    13. Fino a 70/100 = incremento del 7,00 %
    14. Fino a 75/100 = incremento del 7,50 %
    15. Fino a 80/100 = incremento del 8,00 %
    16. Fino a 85/100 = incremento del 8,50 %
    17. Fino a 90/100 = incremento del 9,00 %
    18. Oltre 90/100 = incremento del 10,00 %

Il possesso dei requisiti atti ad ottenere l'incentivo in percentuale della S.L.P. esistente o comunque consentita dal PRG e dalle norme vigenti, deve essere certificata in entrambe le fasi dal tecnico progettista.
I tecnici per poter certificare il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso di certificato di partecipazione ad apposito corso professionale svolto presso Le Università, gli Ordini Professionali, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.B.AR) o l' Associazione Nazionale Architettura Biologica (A.N.A.B.)

Gli incrementi possono essere concessi, nel rispetto delle norme sulle modificazioni edilizie, per gli interventi di Ristrutturazione edilizia, Sostituzione edilizia, Ampliamento e Nuova edificazione per la quantità di S.L.P. alla quale si applicano gli interventi di bioarchitettura di cui alle allegate schede tecniche, a condizione che il progetto allegato all'istanza di permesso di costruire o alle varianti in corso d'opera attesti il raggiungimento dei punteggi minimi sopra stabiliti e che in sede di attestazione di abitabilità sia dato atto degli interventi effettuati allegando la documentazione comprovante l'istallazione ed i requisiti prestazionali di impianti tecnologici, la fornitura di materiali specifici, la documentazione anche fotografica della posa in opera degli stessi, le certificazioni delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e degli impianti, e quant'altro sia necessario a dimostrare in modo completo ed inconfutabile l'ottenimento del punteggio raggiunto.
L'Amministrazione Comunale provvederà, anche a mezzo di Commissione tecnica appositamente istituita ad effettuare i controlli preventivi, in corso d'opera e a ultimazione lavori della regolarità delle dichiarazioni presentate.
L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la sanzione pari al doppio del valore venale di tutta la S.L.P. realizzata, aggiuntiva a quella assentibile dal vigente PRG, e quindi di tutto l'incremento ottenuto.

8. Dotazioni pertinenziali

Negli interventi previsti dalle Modificazioni edilizie di cui ai successivi articoli, qualora comportino un incremento delle unità immobiliari esistenti, gli stessi sono comunque subordinati al recepimento della dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 per ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate con destinazione d'uso a Residenza.

9. Tolleranze

Nella applicazione dei parametri urbanistici minimi indicati nelle presenti norme, è ammessa una tolleranza del 2%.

Art.18 Modificazione edilizia 1 Restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico - testimoniale

1. Descrizione
Si tratta di edifici di riconosciuto valore storico: la Torre della battaglia, Torre Nuova, la Torraccia, la Chiesa di San Vincenzo Ferreri, la Chiesa di Santa Barbara a San Carlo.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'attento recupero degli edifici e delle aree circostanti e l'apertura al pubblico regolamentata degli edifici, per apprezzarne il valore storico - testimoniale.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi interventi di Restauro e risanamento conservativo, regolati dall'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Prescrizioni sui materiali e sui metodi di intervento sono specificate nell'apposito articolo 11 del Regolamento Urbanistico.

5. Titolo abilitativo singolo

Art.19 Modificazione edilizia 2 Salvaguardia dei fronti

1. Descrizione
Si tratta di edifici segnalati per il particolare ruolo nella configurazione dello spazio urbano su cui si affacciano, dato dalle particolari caratteristiche storiche, architettoniche, di omogeneo impianto urbanistico.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio contestualmente alla tutela dei fronti, dei giardini e degli impianti arborei esistenti.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, regolati dall'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4.Prescrizioni specifiche
Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna. Sono vietati interventi di demolizione dei fronti o di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi, salvo che gli stessi non siano giustificati da rilievo che ne dimostri la preesistenza. È vietato altresì la modificazione della copertura, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda

5. Titolo abilitativo singolo

Art.20 Modificazione edilizia 3 Adeguamento degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici segnalati per il ruolo nella configurazione dello spazio urbano su cui si affacciano. I fronti principali di tali edifici sono stati nel tempo modificati rispetto alla immagine originaria, altri fronti sono meno rilevanti nell'apporto pubblico.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento degli edifici e la tutela dei fronti di definizione dello spazio pubblico.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia regolati dall'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
In caso di modificazione dei fronti, compreso le modifiche dei materiali o dei colori di singoli elementi, il rilievo ed il progetto devono evidenziare tali caratteristiche anche negli edifici adiacenti, per motivare il senso armonico delle scelte.

5. Titolo abilitativo singolo

Art.21 Modificazione edilizia 4 Rinnovo degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia regolati dall'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Sono ammessi interventi di Sostituzione edilizia (Piano Strutturale: art.5 Tipi di intervento, lettera f).
Il nuovo edificio, qualunque sia l'intervento ammesso, dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente nella misura e con le modalità pari stabilite dalla legge 122/'89
Il contenuto della norma è efficace anche per gli edifici esistenti nel Sistema Ambientale non diversamente specificati.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.

5. Titolo abilitativo singolo
In caso di intervento collegato a cambio di destinazione d'uso, la concessione è subordinata alla contestuale cessione gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree per servizi relativi alla sola SLP oggetto di demolizione o costruzione la cui destinazione d'uso è modificata rispetto all'edificio preesistente.

Art.22 Modificazione edilizia 5 Adeguamento ed incremento degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici residenziali di ridotte dimensioni, in genere ad un piano fuori terra senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
L'obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'omogeneizzazione del tessuto edilizio di recente formazione e l'adeguamento dell'unità abitativa alle mutate esigenze dei nuclei famigliari.

3. Tipi di intervento ammessi
Sugli edifici classificati in questa Modificazione edilizia sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati dal'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di Ampliamento mediante sopraelevazione di un piano.
Qualora l'intervento di ampliamento come sopra specificato sia limitato da specifiche normative in materia di distanze tra fabbricati è consentita l'utilizzazione di tutta o parte della S.L.P. disponibile per ampliamenti orizzontali fermo restando il limite di incremento della Superficie Coperta di mq. 65
- Relativamente all'area compresa tra la via della Principessa e la Ferrovia Pisa-Roma, contraddistinta dalla sigla M5/1 l'incremento in sopra elevazione non potrà superare l'altezza massima di ml. 8,50 misurata ortogonalmente sull'asse di via della Principessa. È ammesso anche l'incremento in ampliamento orizzontale.
In tale caso l'incremento ammesso è di 65 mq di SLP.
L'intervento dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente asserviti al parcheggio ai sensi dell'art.41 sexies L.1150/42 e successive modifiche e integrazioni.
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
Gli edifici oggetto di ampliamento, per un periodo non inferiore ai cinque anni, possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune.
È vietato il cambio di destinazione d'uso.
La libera vendita dell'alloggio - entro cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità - è ammessa previo pagamento al Comune di una sanzione pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.

5. Titolo abilitativo singolo convenzionato

6. Norma generale per il Sistema Insediativo:
Gli interventi di cui alla presente Modificazione edilizia sono consentiti in tutto il sistema insediativo per gli edifici, ancorché non classificati M5 o M5/1, aventi l'altezza massima del fronte principale rispetto allo spazio pubblico di 5,00 ml, solo in caso di rialzamento verticale e non di ampliamento.
Gli interventi dovranno garantire, ove possibile, l'allineamento della cortina edilizia degli edifici adiacenti e il loro inserimento dovrà essere valutato da apposito progetto d'insieme. Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ
Per gli edifici di massimo due piani, aventi una parziale sopraelevazione, è ammessa la soprelevazione a completamento sopra parte ad un piano fuori terra, a condizione che venga garantita una progettazione omogenea dell'edificio e che non si costituisca una nuova unità immobiliare Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ.

Art.23 Modificazione edilizia 6 Adeguamento funzionale degli alberghi esistenti

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria gli edifici esistenti utilizzati per attività ricettive e confermati dal Regolamento Urbanistico per tale destinazione.

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'adeguamento dimensionale e l'aggiornamento funzionale delle strutture ricettive esistenti laddove non sia in contrasto con i valori ambientali e la struttura insediativa.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati dal'art.5 Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di incremento massimo di SLP corrispondente alla superficie coperta esistente da realizzare mediante sopraelevazione e/o ampliamento dell'edificio. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare sono:

  • - altezza massima 14 metri, misurata ortogonalmente all'asse di Viale Serristori e di Largo della Libertà;
  • - distanza minima tra pareti finestrate 10 metri.
  • - distanza minima dai confini secondo Codice Civile.

5. Norme per l'adeguamento funzionale degli alberghi esistenti sulla fascia prospiciente l'arenile demaniale
Per gli edifici classificati con la sigla M6/1 l'adeguamento avviene mediante l'incremento della SLP per una quantità massima pari al 130 mq. È vietata la sopraelevazione, l'ampliamento non dovrà costituire avvicinamento alla linea di costa, considerando tutti i fronti prospicienti il mare. Distanza minima dalle pareti finestrate 10 metri. Distanza minima dai confini secondo il Codice Civile.

6. Norme per il miglioramento delle dotazioni degli alberghi esistenti
Per gli edifici classificati con la sigla M6 o M6/1 è altresì consentito l'ampliamento della struttura esistente mediante l'incremento di SLP per una quantità massima pari a 200 mq. Fermo restando la destinazione d'uso di Attività Ricettive di tutto l'edificio, l'ampliamento concesso dovrà essere destinato esclusivamente alla realizzazione di servizi della struttura ricettiva.
La norma di cui al presente punto 6. si applica anche alle Strutture Ricettive - Residenze Turistico Alberghiere di cui all'Articolo 27 della L.R. 42/2000, ed alle Strutture ricettive Alberghiere di cui all'Articolo 26 della L.R. 42/2000, ancorché non classificate M6, esistenti alla data di adozione della variante gestionale (03 Novembre 2005)
Per esistenti si intendono quelle che alla data suddetta erano in possesso di Titolo abilitativo e che avevano presentato inizio dei lavori.

7 Regole generali
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive secondo l'art.3 "Destinazioni d'uso degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale". La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le attrezzature ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni nuova camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti al parcheggio pertinenziale o predisposti anche in lotti diversi da quello su cui insiste la struttura ricettiva.
Per i parcheggi pertinenziali interrati è possibile estendere la loro superficie oltre la SC coperta dell'edificio progettato, esclusivamente al fine di ottemperare ai requisiti imposti per legge per tale destinazione d'uso, purché sia mantenuto il 30 % dell'Area Filtrante rispetto all'intera superficie del lotto e purché si proceda ad una progettazione mirata a qualificare le sistemazioni a verde con giardini pensili, fioriere, ecc
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
In relazione al fatto che trattasi di strutture esistenti, alla specifica destinazione d'uso degli ampliamenti ed al fine di agevolare la realizzazione degli interventi, l'ampliamento della S.L.P. è consentito anche con la realizzazione di corpi separati dall'edificio principale.
Restano valide le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente articolo

8.Titolo abilitativo singolo convenzionato.

Art.24 Modificazione edilizia 7 Conversione verso strutture ricettive

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria edifici residenziali prevalentemente utilizzati come seconda casa.

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'ammodernamento complessivo del sistema funzionale delle attività di accoglienza turistica. In particolare è da perseguire il miglior utilizzo nell'arco dell'anno del patrimonio edilizio destinato alle attività di accoglienza e la conversione delle seconde case in strutture per servizi turistici più articolati, con un maggior contributo alle attività economiche locali.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati dall'articolo 5 - Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Tale modificazione è applicabile esclusivamente nel Sottosistema insediativo
sono ammessi interventi di Ampliamento contestuali al cambio di destinazione d'uso verso le Attività ricettive: Alberghi così come definiti dall'articolo 26 della L.R. 42/2000.
L'ampliamento consiste nella possibilità di sopraelevazione. e/o l'ampliamento Parametri urbanistici da rispettare:

  • - SLP massima determinata dalla superficie coperta esistente moltiplicata per 4;
  • - Altezza massima secondo le prescrizioni dell'articolo 12
  • - Distanza minima tra pareti finestrate: 10 ml.
  • - Distanza minima dai confini: secondo Codice Civile.

L'intervento è subordinato alla verifica del raggiungimento dei requisiti dimensionali minimi per le strutture ricettive.
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive, secondo l'art. 3 degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale: Alberghi così come definiti dall'articolo 26 della L.R. 42/2000. La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le strutture ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti a parcheggio pertinenziale.
Per i parcheggi pertinenziali interrati è possibile estendere la loro superficie oltre la SC coperta dell'edificio progettato, esclusivamente al fine di ottemperare ai requisiti imposti per legge per tale destinazione d'uso, purché sia mantenuto il 30 % dell'Area Filtrante rispetto all'intera superficie del lotto e purché si proceda ad una progettazione mirata a qualificare le sistemazioni a verde con giardini pensili, fioriere, ecc
L'ampliamento può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
L'intervento è subordinato a Titolo abilitativo singolo convenzionato

Art.24bis Modificazione edilizia 7/1 Conversione verso strutture ricettive S.S.A. 3

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria edifici residenziali esistenti nel Sotto Sistema Ambientale A/3

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'ammodernamento complessivo del sistema funzionale delle attività di accoglienza turistica. In particolare è da perseguire il miglior utilizzo nell'arco dell'anno del patrimonio edilizio destinato alle attività di accoglienza e la conversione delle seconde case in strutture per servizi turistici più articolati, con un maggior contributo alle attività economiche locali.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati dall'articolo 5 - Tipi di intervento degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale.

4. Prescrizioni specifiche
Nel Sottosistema Ambientale A.3, compatibilmente con le destinazioni d'uso ammesse e nel rispetto di tutte le altre norme del presente Regolamento Urbanistico in particolare con le prescrizioni per la difesa e la tutela del suolo, nonché nel rispetto delle altezze massime del sottosistema di riferimento é consentita la conversione verso strutture ricettive.
Nel Sottosistema Ambientale A.3 la quantità massima ammissibile per la destinazione d'uso ad attività ricettive è fino ad un massimo di mq. 1000 di SLP compreso l'esistente in caso di realizzazione di una struttura alberghiera ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 42/2000 o fino ad un massimo di mq. 800 in caso di realizzazione di una residenza turistico alberghiera ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 42/2000.
Tale possibilità di intervento è ammessa esclusivamente per gli edifici esistenti con SLP minima di mq. 350
Non sono cumulabili più edifici di dimensioni inferiori ai 350 mq. di SLP.

  • - Distanza minima tra pareti finestrate: 10 ml.
  • - Distanza minima dai confini: secondo Codice Civile.

L'intervento è subordinato alla verifica del raggiungimento dei requisiti dimensionali minimi per le strutture ricettive.
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive.
La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le strutture ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti a parcheggio pertinenziale.
L'ampliamento può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.

L'intervento è subordinato a Piano attuativo

Art.25 Villaggio Minerario U.T. 8.1 - Luogo a statuto speciale

Obiettivo del Regolamento Urbanistico è la riqualificazione della intera Unità Territoriale, mantenendo integro l'assetto urbanistico dell'impianto originario del "Villaggio Minerario".
Gli obiettivi principali degli interventi ammessi esistenti sono la tutela, la valorizzazione e l'adeguamento degli edifici esistenti.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: Residenza, Attività Urbane di ridotte dimensioni, Attività ricettive, Attività di servizi.
- In ottemperanza al disposto dell' art. 22 comma 9 del Piano Strutturale per gli interventi edilizi valgono, sugli edifici specificati le norme relative alle modificazioni edilizie; sugli edifici non specificati, gli interventi edilizi non realizzabili con Dichiarazione di Inizio Attività o ai sensi dell' art. 26 della Legge 47/85, sono subordinati agli strumenti attuativi di pianificazione urbanistica.
Per gli edifici di tutta la Unità Territoriale ad uso residenziale valgono le indicazioni e prescrizioni della Modificazione edilizia 2.
Al piano terra è comunque ammesso, su ambo i lati dell'edificio, un ampliamento solo e soltanto per locali tecnici ed adeguamento tecnologico.
La dimensione massima degli ampliamenti sarà di circa ml. 3,00 x 2,00 con altezza massima in gronda di ml. 2,40.
Le superfici ampliate comunque dovranno rispettare planimetricamente i fili delle pareti dell' edificio principale.
I materiali da costruzione dovranno uniformarsi a quelli esistenti.
I garages, le cantine a servizio delle abitazioni potranno essere ritrovati, oltre che interrati o seminterrati, anche fuori terra con altezza massima in gronda di ml. 2,40 con tetto a falde inclinate con manto di copertura in cotto.
Il dimensionamento di tali cantine non dovrà superare le seguenti misure:

  • - ml. 2,40 di altezza massima in gronda, con altezza media inferiore a mt. 2,70
  • - mq. 20 di superficie utile.

Dovrà comunque essere assicurata una superficie permeabile pari al 30% della superficie fondiaria e comunque la non diminuzione di quella esistente, qualora sia inferiore.
I colori per le tinteggiature esterne dovranno uniformarsi a quelle originarie.
Le essenze arboree per i nuovi impianti per la sostituzione di quelle esistenti all'intera Unità Territoriale medesima dovranno essere essenze autoctone ed adeguarsi al contesto ambientale della zona.
Progetto unitario con concessione edilizia convenzionata.
- Per l'edificio perimetrato in cartografia, attualmente destinato a residence, non riferito all'impianto urbanistico originale, è possibile la demolizione e ricostruzione a parità di SLP nel rispetto delle norme di sottosistema e del Regolamento Urbanistico.
L'intervento è subordinato a Titolo Abilitativo Singolo Convenzionato.