Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 38.14 AT6 - Parco la Collina

1 Obiettivi

Realizzazione di Parco a destinazione sportiva, ricreative e per attività di tempo libero.

2 Interventi previsti

AS2

Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 2 delle presenti NTA.

AS3

Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 3 delle presenti NTA con le seguenti indicazioni:

  • - realizzazione di impianti aperti per attività sportive compatibili con i caratteri morfologici e paesistici dell'area;
  • - non sono ammesse coperture neanche stagionali degli impianti;
  • - per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 5.2, comma 2 delle presenti NTA finalizzati alla destinazione per attrezzature di ristoro e di supporto a l Parco e al la funzione residenziale solo se già esistente;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno adeguarsi ai caratteri tipologici dell'edificio anche attraverso l'uso di materiali coerenti e tradizionali; il rialzamento della copertura per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche non potrà superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione delle falde e la conformazione originaria del tetto.

AS5

Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 5 delle presenti NTA con le seguenti indicazioni: per l'area di emergenza naturalistica "Fustaia di cedro dell'Atlante" valgono gli indirizzi integrativi alla disciplina di cui alla DCR 67/96 indicati all'Art. 22 comma 3 del PS.

3 Strumento attuativo

Sarà definito dal Programma di Attuazione di Settore di cui all'Art. 38 comma 2 b) delle presenti NTA.

4 Norme transitorie

Fino all'attuazione degli interventi per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo con esclusione della manutenzione straordinaria (Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA).