Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 4 Generalità
1 Ai fini dell'attuazione delle previsioni del RU, con particolare riferimento alla disciplina dei Titoli V e VI delle presenti norme, i tipi d'intervento, così come definiti dalla vigenti norme statali e regionali, vengono articolati come di seguito specificato.
2 Sono soggette alla disciplina del RU i seguenti interventi:
- - interventi di utilizzazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- - interventi di trasformazione degli assetti territoriali: riorganizzazione del tessuto urbanistico e addizioni agli insediamenti esistenti;
- - interventi sulle infrastrutture e sui servizi.
3 La disciplina del RU potrà essere ulteriormente specificata dal Regolamento Edilizio, per gli aspetti di specifica competenza, in particolare, per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e per quanto riguarda il titolo idoneo per l'esecuzione dei singoli interventi edilizi.
4 Le norme di attuazione di tutti gli strumenti attuativi del RU dovranno riferirsi alla definizione dei tipi di intervento di cui al presente Titolo.