Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.5 Edilizia sostenibile

1 Il presente RU persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli insediamenti definiti dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e recupero del patrimonio edilizio esistente assicurano pertanto il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia, al fine di garantire il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti, prevenendo e/o superando i fenomeni di degrado.

2 Sono considerati interventi di edilizia sostenibile gli interventi progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia.

3 È facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente articolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli. edifici oltre ai limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - fino ad un massimo del 70%.

4 È inoltre facoltà del consiglio comunale di disporre incentivi urbanistici per gli interventi di edilizia sostenibile riferiti a nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia. Tali incentivi consistono in un aumento massimo fino al 10% della Slp prevista per l'attuazione degli interventi.

5 Le modalità per accedere agli incentivi economici ed urbanistici di cui al presente articolo, la precisazione dei tipi d'intervento sottoposti a tali disposizioni nonché le forme di garanzia circa il rispetto dei requisiti di edilizia sostenibile, sono disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio ed ulteriormente specificate, ove necessario, dal RE. I provvedimenti conseguenti stabiliranno anche l'arco temporale e la quota di oneri e che verrà vincolata per la verifica dell'effettiva rispondenza dell'edificio realizzato o degli interventi effettuati alle previsioni di progetto.

6 I provvedimenti descritti al comma precedente possono essere inclusi nel procedimento di a pprovazione di piani attuativi o definiti prima del rilascio dei provvedimenti edilizi.