Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.1 Interventi di conservazione e tutela: restauro e risanamento conservativo

1 Restauro e risanamento conservativo

Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.
In particolare gli interventi di risanamento conservativo consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione ed al recupero della loro fruibilità col ripristino di sane condizione igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto degli elementi tipologici (definiti dai caratteri distributivi dell'edificio), formali (definiti dalla sagoma planivolumetrica e dall'organizzazione dei prospetti) e strutturali.

2 Sono interventi di restauro:

  1. a) interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti;
  2. b) la modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente nel caso in cui sia data l'impossibilità di recuperarli, comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio e supportata da idonea documentazione probante;
  3. c) l'eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità;
  4. d) la ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti);
  5. e) gli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell'edificio a nuovi usi;
  6. f) gli interventi comportanti la modifica delle unità immobiliari purché non vengano alterati l'impianto tipologico e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il frazionamento è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;

Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

3 Sono interventi di risanamento conservativo:

  1. a) consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. b) consolidamento, rifacimento, sostituzione non sistematica delle strutture verticali portanti, orizzontali e di collegamento verticale anche in funzione della normativa antisismica vigente. L'eventuale ripristino di elementi strutturali attraverso la ricostruzione di solai ove ne sia inequivocabilmente documentabile la presenza nell'organismo originario è ammesso purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio;
  3. c) inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, soffittature, scale interne secondarie, soppalchi, ecc.) che comportino solo alterazioni "leggere" del sistema strutturale senza modifiche dei volumi esistenti e purchè non vengano comunque modificati o interessati strutture portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    nel rispetto delle specifiche sopra riportate per gli elementi accessori, è comunque ammesso l'inserimento di scale interne anche non secondarie purché aperte e realizzate in legno, metallo ed altri materiali leggeri;
  4. d) modifiche distributive interne alle unità immobiliari, sempre nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo, con eventuale apertura di porte interne e riaperture di porte esterne e finestre tamponate, senza modifica di forma, dimensione e posizione, con realizzazione di modeste ed episodiche modifiche murarie, coordinate e compatibili con l'impianto della facciata preesistente;
  5. e) installazione di servizi e impianti tecnici (idro-sanitari, elettrici, termico, di ventilazione, ecc.) centralizzati e autonomi senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  6. f) inserimento di impianti tecnici riguardanti l'intero edificio (ascensori, montacarichi e simili) senza modifiche alla sagoma esistente e senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti;
  7. g) al fine di un corretto recupero degli edifici potrà essere modificato il numero delle unità immobiliari (anche in aumento) e potranno essere inserite episodiche nuove aperture sui prospetti per adeguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo. Tali interventi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio. Il frazionamento degli edifici in più unità immobiliari è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i vani scala principali e le quote dei solai;
  8. h) al fine del superamento delle barriere architettoniche potranno essere consentiti inserimenti fuori sagoma dei vani ascensori se compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, anche in deroga ai parametri urbanistici;
  9. i) per ciò che attiene agli interventi pertinenziali il risanamento consente la realizzazione di
  10. quelli previsti all'art. 5.5, comma 2 c); 2 d); 2 f). Gli interventi di cui all'art. 5.5 comma 2 d) sono ammessi per gli edifici appartenenti al sistema insediativo, fatto salvo quanto prescritto a l Titolo V e VI delle presenti norme e con i criteri di cui al comma 7 punto h) del presente articolo;

L'intervento di risanamento conservativo non può comportare incremento della superficie utile, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettere c) e d).
Gli interventi possono comportare il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: in tal caso essi sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia Trasformazione Urbana ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento Edilizio.

4 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno essere supportati da dimostrazione della loro compatibilità con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.

5 Interventi sul patrimonio di interesse storico-architettonico

Il RU riconosce gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale come evidenziati nella Tavola "Individuazione del patrimonio storico- architettonico" del Quadro Conoscitivo del PS ed elencati nell'Allegato "A" alle presenti NTA.

6 Vengono attribuite le seguenti classi:

  1. classe a agli edifici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
  2. classe b agli edifici segnalati di particolare interesse storico-architettonico;
  3. classe c agli edifici di interesse storico-architettonico.

Salvo diversa specifica indicazione:

  1. a) per gli edifici di classe a sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di restauro come definiti dall'Art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA.
  2. b) per gli edifici di classe b sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA. Sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, comma
  3. 2 c); 2 d); 2 f). Gli interventi di cui all'art. 5.5 comma 2 d) sono ammessi per gli edifici appartenenti al sistema insediativo e fatto salvo quanto prescritto al Titolo V e VI delle presenti norme;
  4. c) per gli edifici di classe c sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia (Art. 5.2 comma 2 così di seguito specificati:
    1. -comma 2 a1) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo e qualora non comportino interventi pesanti sulla struttura "resistente" dell'edificio;
    2. -comma 2 a2) con esclusione dello svuotamento dell'edificio. La traslazione dei solai è consentita qualora questi non siano di pregio architettonico e se effettuata in maniera sporadica e non sistematica;
    3. -comma 2 a3) con i criteri di cui al comma 7, punto c);
    4. -comma 2 a5)
    5. -comma 2 b);
    6. -comma 2 c) con i criteri di cui al comma 7, punto c);
    7. -comma 2 d) con i criteri di cui al comma 7, punto e);
    8. -comma 2 e);
    9. -comma 3) l'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
    Sono inoltre previste le addizioni funzionali di cui all'art. 5.3, comma 4 a) purché subordinate a Piano di Recupero e comma 8);
    Sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, comma 2 c); 2 d); 2 f). Gli interventi di cui all'art. 5.5 comma 2 d) sono ammessi per gli edifici appartenenti al sistema insediativo e fatto salvo quanto prescritto al Titolo V e VI delle presenti norme;
  5. d) gli edifici di classe a Scuole S. Gaudenzio (nº32) e Villa Dina (nº66) sono assimilati per l'attribuzione della categoria di intervento ad edifici di classe b; l'edificio di classe a ex Scuole di Schignano (nº 51) è assimilato per l'attribuzione della categoria di intervento ad edifici di classe c; per l'edificio di classe a Scuole di Vaiano (nº 62) vale quanto indicato all'Art. 35.9 delle presenti NTA.
  6. e) per gli edifici produttivi appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico gli interventi ammessi sono quelli indicati dalle norme specifiche nell'ambito della UTOE di appartenenza. In linea generale gli interventi dovranno tendere a conservare gli elementi strutturali caratterizzanti l'edificio in particolare coperture e scansione compositiva dei prospetti. Particolare riguardo andrà tenuto nei confronti degli elementi tipici dei manufatti produttivi (finestrature in ferro/vetro/cemento, pensiline, travi, pareti, colonne, balaustre, ringhiere, ecc.).

7 Tutti gli interventi dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  1. a) conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei materiali originari, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  2. b) sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto;
  3. c) salvo diversa specifica indicazione, potrà essere modificato il numero delle unità immobiliari
  4. (anche in aumento) e potranno essere inserite episodiche nuove aperture sui prospetti per a deguare la funzionalità dell'edificio alle nuove esigenze di utilizzo. Il frazionamento degli edifici in più unità immobiliari è consentito solo se risulta compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. L'intervento di frazionamento tiene conto della leggibilità delle singole parti e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla conformazione attuale dell'edificio (o degli edifici del complesso immobiliare); delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale e del grado di organicità architettonica delle singole parti. Gli interventi non dovranno alterare i corpi scala principali e le quote dei solai;
  5. d) la demolizione con fedele ricostruzione di cui all'Art. 5.2 comma 2 f) delle presenti NTA si intende riferita unicamente agli edifici di valore storico-architettonico e/o documentale che presentino situazioni statiche o di fatiscenza tali da non consentire interventi di risanamento.
  6. La ricostruzione dovrà avvenire, sulla base di adeguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con gli stessi materiali dell'edificio originario;
  7. e) il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda e la conformazione originaria del tetto. Le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con inclinazione tradizionale. Il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole;
  8. f) le pertinenze esterne dovranno essere mantenute integre e conservate nella destinazione e negli elementi di arredo o decoro originari e/o caratterizzanti. Pertanto in esse è esclusa ogni nuova edificazione. Andranno conservati gli spazi e i manufatti esterni (cortili, aie e altri spazi pavimentati, pavimentazioni di pregio, terrazzamenti, muri di recinzione o di delimitazione di spazi) nonché alberature e specie vegetali tipiche e caratterizzanti. In questa ottica sono altresì da ritenersi compatibili gli interventi di recupero e di ricostruzione di parti alterate dei manufatti e l'eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio;
  9. g) per gli edifici colonici o ex colonici nelle aree ricadenti all'interno dei perimetri R1 dovranno essere conservati gli elementi paesisticamente caratterizzanti il territorio agricolo (muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti, assetti colturali);
  10. h) eventuale richiesta per la realizzazione di piscine dovrà essere vagliata dall'AC, dovrà essere corredata dagli elaborati grafici necessari all'illustrazione dell'intervento e a valutare l'inserimento paesistico-ambientale secondo le modalità e i criteri dell'art. 24, comma 7 k);
  11. i) la demolizione dei volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, nell'ambito del lotto di pertinenza, è ammessa solo nel caso che siano privi di valore storico-architettonico, nel rispetto degli elementi costitutivi e dei caratteri formali e strutturali degli edifici principali;
  12. l) i prospetti potranno essere modificati attraverso episodiche modifiche murarie, coordinate e compatibili con l'impianto della facciata preesistente, possono essere riaperte porte esterne e finestre tamponate, senza modifica di forma, dimensione e posizione.

8 Manufatti isolati

Tabernacoli, piccoli oratori o cappelle, fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari.

9 Sono sottoposti alla disciplina di tutela pescaie, manufatti di presa, gore, margoni ecc.; tali opere, soprattutto nel caso in cui siano state e/o siano a servizio di edifici produttivi di matrice storica per i quali è previsto un vincolo di salvaguardia, per estensione ne assumono lo stesso valore di beni di interesse storico-architettonico-documentale, analogamente a quanto disposto al comma 6 punto e).
La realizzazione di impianti idroelettrici di piccola taglia (mini idro e micro idro) potrà essere ammessa nel rispetto delle opere idrauliche esistenti, evitando qualsiasi alterazione dei caratteri tipologici, totali o parziali demolizioni, innesti di manufatti murari che ne snaturino l'assetto ed opere che ne compromettano la funzionalità originaria; l'introduzione di impianti con nuove tecniche potrà essere presa in considerazione solo a seguito della verifica dell'impossibilità di recupero dei manufatti preesistenti: in tale caso dovrà essere assicurato il corretto inserimento paesaggistico producendo idonea documentazione che dimostri l'assenza di impatto, anche attraverso l'accurata scelta di materiali coerenti al contesto preesistente; si dovrà privilegiare la collocazione a lato, riutilizzando la gora, ed è comunque vietata la realizzazione in cresta.