Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 ANPIL Monti della Calvana

1 Le Tav. C "Calvana Nord" e D "Calvana Sud" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia le aree ricadenti all'interno della "ANPIL Monti della Calvana" istituita con DCC n. 5 del 06/04/2004.

2 La disciplina verrà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL stessa.

3 Fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica; gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio; gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale; gli interventi comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale dei luoghi.

4 Non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di manufatti precari (MP) di cui all'art. 18.1, comma 8, con esclusione delle serre temporanee e stagionali. Tali manufatti dovranno essere realizzati al di fuori delle aree boscate e finalizzati al supporto dell'attività zootecnica. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture smontabili ed utilizzando materiali idonei e coerenti in base agli usi tradizionali ed al rispetto del paesaggio. È comunque vietata l'utilizzazione di lamiere e reti metalliche, materiale legnoso multistrato o da discarica, vetroresina ed eternit. L'AC potrà valutare le richieste volte al restauro, ricostruzione di edifici o a nnessi esistenti, quando tali richieste siano motivate da oggettive esigenze legate allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e sia rispettato il principio della ricostruzione filologica dei manufatti.

5 Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 10 o 11 delle presenti NTA.

6 Il RU riconosce il vigente Piano di recupero del Borgo di San Leonardo. Gli interventi sono gestiti da tale provvedimento.

7 Sul complesso della Chiesa di San Leonardo e della canonica sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, i seguenti interventi di restauro, con le precisazioni riportate nell'Allegato A delle presenti NTA:

  • - per la Chiesa interventi di restauro come definiti dall'art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA;
  • - per il resto del complesso interventi di risanamento conservativo come definiti dall'art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.

In relazione alla destinazione d'uso valgono le disposizioni degli Artt. 30.1 comma 2 (Sch - Servizi per il culto), 30.1 comma 3 (Sr - Servizi ricreativi, culturali e per la formazione), 30.1 comma 7 (Sa - Servizi di accoglienza, nella misura massima del 50% della Slp complessiva) e 30.2 delle presenti NTA; è consentita inoltre l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato) e di attività di somministrazione di alimenti e bevande; la chiesa dovrà mantenere la sua funzione originaria. Non è ammessa la residenza.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel recupero degli elementi di pregio dell'intorno con sistemazione della viabilità pedonale e dei muri a secco insistenti sull'area, dell'aia esistente, del gruppo di annessi con funzione di forno, del cimitero posto a fronte della chiesa, che dovrà essere salvaguardato nella sua morfologia.
Strumento attuativo: Piano di Recupero.