Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 Disposizioni generali

1 Le disposizioni del presente Capo interessano le aree dei Sistemi Ambientali, come individuate nella Tav. 1 "Sistemi Territoriali" del PS:

  • - della Calvana;
  • - del Monteferrato appartenenti al Sistema Funzionale delle "Aree Verdi Attrezzate";
  • - esterne all'ANPIL del Monteferrato.

2 Il riferimento per i Sistemi Ambientali sono le seguenti Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000:

  1. Tav. A Monteferrato Nord
  2. Tav. B Monteferrato Sud
  3. Tav. C Calvana Nord
  4. Tav. D Calvana Sud

3 All'interno dei Sistemi Ambientali il RU distingue:

  • - Aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola soggette all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale soggette a specifica disciplina di salvaguardia ai sensi dell'Art. 39 comma 3 LR 01/05;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monti della Calvana" soggette a specifica disciplina transitoria fino all'approvazione del regolamento di gestione dell'ANPIL;
  • - aree ricadenti nell'ANPIL "Monteferrato" esterne alla UTOE 4 soggette alla disciplina della DCR 67/96 e successive modificazioni;
  • - Aree Attrezzate soggette a specifica disciplina.

4 Il RU con riferimento alla "Carta delle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola" integra e specifica le indicazioni del PS relativamente all'applicazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/05 e smi.

5 Gli interventi ricadenti in:

  • - Aree ad esclusiva funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 18, 18.1, 18.2 delle presenti NTA;
  • - Aree a prevalente funzione agricola sono disciplinati agli Artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 delle presenti
  • NTA;
  • - Aree a prevalente interesse ambientale sono disciplinati agli Artt. 20, 20.1 delle presenti NTA;
  • - ANPIL "Monti della Calvana" sono disciplinati all'Art. 21 delle presenti NTA;
  • - Aree Attrezzate sono disciplinate nell'ambito delle UTOE di appartenenza. Gli Artt. 22; 22.1; 22.2; 22.3; 22.4 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali.

6 Tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione o il miglioramento delle condizioni originarie, essere compatibili con i caratteri paesistici dei luoghi, in particolare, dovranno salvaguardare la presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazzamenti, muri a secco, alberature a filare, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, idrografia superficiale e conservare i manufatti e gli elementi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio agrario (tabernacoli, cappelle, mulini, fonti, sorgenti, conserve d'acqua, piante annose, alberi monumentali e specie vegetali rare di cui all'Art. 17 comma 3d del PS). Indipendentemente dalla loro collocazione i terrazzamenti ed i muri di contenimento lungo le strade sono da conservare integralmente e nei casi di crolli vanno ripristinati; eventuali soluzioni diverse da quelle originarie potranno essere realizzate purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque. Per tali manufatti sono ammessi unicamente interventi di restauro attuati secondo i criteri del restauro scientifico e con tecniche e materiali tradizionali.

7 Ove previsto, dalle Tavole "Usi e modalità d'intervento - I Sistemi Ambientali" è ammessa la realizzazione e/o l'integrazione di viabilità meccanizzata, pedonale e ciclabile.

8 I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate agricole ai sensi delle disposizioni regionali in materia, così come cartografate nelle tavole di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR): edificio destinato all'abitazione dell'imprenditore agricolo, del collaboratore familiare, del colono o di altra figura professionale alle dipendenze dell'impresa agricola;
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse) (AA): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale come ricovero di beni strumentali o animali in allevamento e trasformazione/conservazione di prodotti aziendali;
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE): edificio non destinato ad abitazione, funzionale allo svolgimento dell'attività di aziende agricole che non possiedono le superfici minime fondiarie previste;
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA): edificio posto a servizio di fondi agricoli funzionale ad assolvere lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale;
  5. e) Manufatti precari (MP): edificio realizzato in legno e funzionale ad assolvere esigenze aziendali a carattere stagionale o comunque temporanee, finalizzate alla produzione di beni o al ricovero di beni strumentali dell'azienda o animali in allevamento;
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS): manufatti posti a servizio di fondi agricoli condotti da aziende agricole anche non Imprenditori Agricoli Professionali, funzionale allo svolgimento dell'attività agricola riferita alla durata del ciclo poduttivo.

9 All'art. 18.1 vengono disciplinati gli interventi descritti al comma precedente.

10 Gli interventi di recupero, riordino o miglioramento fondiario e di trasformazione del tipo d'uso del suolo dei terreni agricoli sono disciplinati da quanto indicato dall'Allegato "D" alle presenti NTA.

12 In tutte le aree dei Sistemi Ambientali è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali non destinati all'ordinaria coltivazione dei fondi agricoli. È vietato, inoltre, il parcheggio di roulotte e camper al di fuori delle aree specificamente destinate.

13 Nelle aree ricadenti all'interno dei SIR 40 "La Calvana" e SIR 41 "Monteferrato - Monte Javello" tutti gli interventi non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti e suscettibili di produrre effetti sul SIR dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'Art. 195 della LR 1/2005, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

14 Il RU recepisce il censimento di cui al Quadro Conoscitivo del PS ed istituisce l'"Albo comunale degli alberi monumentali e degli elementi vegetali notevoli".

Art. 17.1 Disciplina Area protetta del Monteferrato

1 Il RU riconosce e conferma la disciplina dell'Area protetta del Monteferrato approvata con DCC n.9 del 18/02/2000 - in adeguamento della DCR 27 febbraio 1996 n. 67;

2 L'Allegato A del RU contiene anche l'elenco completo degli edifici di valore storico architettonico a fferenti al Monteferrato, la disciplina per detti edifici è contenuta negli strumenti di cui al comma 1;

3 Sono fatti salvi il PDR Il Mulinaccio e il PDR Popigliano. Gli interventi edilizi sugli edifici e sugli spazi aperti sono definiti dalla disciplina urbanistico edilizia contenuta in tali provvedimenti.

Art.17.2 Viabilità agro-forestale e altre infrastrutture rurali

1 Si definisce viabilità agro-forestale l'insieme dei tracciati, esistenti o di nuova realizzazione, a percorrenza pedonale o motorizzata, funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.
Si tratta dei tracciati di penetrazione entro le superfici agricole e forestali a partire dalla viabilità pubblica e loro ramificazioni e di raccordo della viabilità pubblica con le strutture aziendali, con l'esclusione dei percorsi di collegamento ad edifici adibiti a residenza o luogo di lavoro non agricolo.

a) Viabilità esistente

Sulla viabilità esistente sono ammessi modesti interventi di adeguamento funzionali al miglioramento delle caratteristiche della sede viaria e della regimazione delle acque, che risultino efficaci nel prevenire e contrastare gli incendi e che in generale migliorino e rendano più sicura l'accessibilità ai fondi da parte dei mezzi di servizio. Gli unici interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli che impieghino terra naturale, pietrisco, ghiaia o altro materiale semplice senza aggiunta di additivi, leganti e simili. Esclusivamente per la viabilità di collegamento delle residenze rurali con la viabilità principale, nelle dirette pertinenze di queste ultime e nei tracciati di collegamento fra le strutture aziendali potrà essere consentito la messa in opera di pavimentazioni a basso impatto paesistico. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Non è ammessa la chiusura delle strade vicinali o di interesse pubblico né la realizzazione di recinzioni che interrompano la continuità delle strade poderali o interpoderali;

b) Nuova viabilità a carattere permanente

La realizzazione di nuova viabilità agraria e forestale a carattere permanente (cioè ad uso continuativo o ricorrente per l'accesso al bosco o ai terreni agricoli) può essere ammessa dietro presentazione di uno specifico progetto che ne dimostri la necessità in funzione delle esigenze di gestione aziendale o di tutela ambientale. I tracciati dovranno essere realizzati con modesti movimenti di terra, tali da non creare pregiudizio alla stabilità della pendice o danneggiamento ai terreni contermini e dotati delle opportune opere di presidio per evitare l'innesco di fenomeni di dissesto del piano viario o della pendice attraversata. Le eventuali opere di sostegno delle terre dovranno essere realizzate esclusivamente in pietrame (a secco o cementato) o con tecniche di ingegneria naturalistica, come pure tutte le altre opere murarie a vista. Gli interventi ammessi per la stabilizzazione del piano viario sono quelli indicati per la viabilità esistente. Una volta realizzati tutti i nuovi tracciati dovranno essere preclusi al traffico veicolare privato extraziendale con installazione di sbarre o catene agli accessi.

c) Nuova viabilità forestale a carattere temporaneo

La realizzazione di nuova viabilità forestale a carattere temporaneo, così come definita all'art.46 del DPGR 48/R/03 "Regolamento Forestale della Toscana", rimane esclusa dalla presente disciplina urbanistica per quanto attiene la eseguibilità dell'opera. Questi tracciati, comunque, a fine lavori, dovranno essere ripristinati, rinsaldati o preclusi al traffico privato extraziendale nei modi che l'Ente Delegato alla gestione del Vincolo idrogeologico e forestale riterrà più opportuni.

d) Imposti, piazzali ed altre opere connesse alla gestione agro-forestale

Valgono le stesse disposizioni di cui ai precedenti punti b e c a seconda che le opere abbiano carattere permanente o temporaneo.

Art. 18.1 Disciplina degli interventi

1 Tutti gli interventi sono disciplinati dalla LR 1/2005 e relativo Regolamento di attuazione (DPGR 9/2/07 n. 5/R) e nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato con le specificazioni che seguono.

2 Generalità

I nuovi edifici rurali realizzabili nelle aree classificate ad esclusiva funzione agricola come rappresentate nelle tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 del RU, possono essere delle seguenti sei tipologie:

  1. a) abitazione rurale (AR);
  2. b) annesso agricolo (comprese le serre fisse)(AA);
  3. c) annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE);
  4. d) manufatto leggero per l'agricoltura amatoriale (MLAA);
  5. e) manufatto precario (MP);
  6. f) serre temporanee e stagionali (STS).

3 Nuove abitazioni rurali (AR):

- nuovi edifici rurali a scopo abitativo sono ammessi solo se necessari alle esigenze del conduttore del fondo, dei familiari e dei coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato impegnati nell'azienda agricola. In considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, l'edificazione di nuove residenze rurali è ammessa quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare a residenza edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché ruderi, e a condizione che ne venga vincolata con atto d'obbligo del richiedente la destinazione agricola per un tempo non inferiore a venti anni dalla loro ultimazione;

- possono presentare istanza per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo esclusivamente imprenditori agricoli professionali (IAP);

- la realizzazione di nuova residenza agricola potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) i cui contenuti sono specificati dalle legislazione regionale in materia integrata dalle disposizioni del PTC della provincia; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- il richiedente di nuove edificazioni, dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui alla LR 6/94, di esercitare attività di impresa agricola (certificato CCIAA), di essere in regola con i pagamenti dei contributi agricoli a favore degli enti di previdenza/assistenza agricola;

- salvo i casi di cui all'Art. 46 della LR 1/05, non è ammessa alcuna edificazione a fini abitativi sui fondi agricoli provenienti dal frazionamento di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 20 anni; l'azienda richiedente dovrà inoltre dimostrare che negli ultimi dieci anni sul complesso dei terreni nella sua disponibilità ricadenti nel territorio comunale, non siano stati effettuati frazionamenti di edifici rurali (ad uso di annesso o residenza), cambiamenti di destinazione d'uso di residenze rurali preesistenti o nuove edificazioni ad uso abitativo. Nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'Imprenditore Agricolo in virtù di contratti di a ffitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 20 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo; possono essere incluse nel PMAA, e quindi non si intendono provenienti dal frazionamento di fondi rustici, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà;

- la dimensione massima di nuove abitazioni rurali viene stabilita in mq. 150 di Slp ed altezza massima m. 6.50. Le nuove residenze dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra.
L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale (privilegiando le tonalità chiare e la muratura in pietra a vista) e, comunque, coerente con il contesto ed il paesaggio;

- non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio delle nuove abitazioni rurali, i nuovi edifici dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare alle nuove funzioni;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

4 Nuovi annessi agricoli (AA)

- nuovi annessi rurali sono ammessi solo se necessari alla conduzione del fondo e, in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di recupero, quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di rudere;

- la realizzazione di nuovi annessi agricoli potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) di cui all'art. 42 della LR 1/05; in merito alle superfici fondiarie minime ed ai rapporti fra edifici e superfici fondiarie, valgono le disposizioni dell'allegato 3 alle NTA del PTC provinciale;

- il richiedente di nuove edificazioni, dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui alla LR 6/94, di esercitare attività di impresa agricola (certificato CCIAA), di essere in regola con i pagamenti dei contributi agricoli a favore degli enti di previdenza/assistenza agricola;

- non è ammessa l'edificazione di AA sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; possono essere incluse nel PAMAA, e quindi non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'Imprenditore Agricolo in virtù di contratti di affitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati per non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- gli annessi rurali dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento. I progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e non comportare eccessivi movimenti di terra. L'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.

- l'annesso agricolo realizzato secondo la presente disciplina non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola e dovrà essere rimosso al termine di validità del PMAA (fissata in a lmeno 10 anni), a cura e spese del richiedente, a meno che, almeno sei mesi prima del termine originario, lo stesso non presenti apposita revisione del programma in scadenza o ne attui uno nuovo;

- la convenzione o atto d'obbligo dovrà prevedere penali a garanzia della rimozione dell'annesso.
In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempienza.

5 Nuovi annessi e serre eccedenti la capacità produttiva del fondo (ASE)

- in deroga alle superfici minime fondiarie (come definite nell'Allegato 3, punto 6, delle Norme del PTC di Prato) e comunque non al di sotto dell'80% di queste, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli esclusivamente alle tipologie di aziende indicate all'art. 5 del DPGR 5/R/07 (coltivazione in serra fissa; allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole, lombrichi; acquacoltura) che siano in possesso della certificazione di produttore biologico; tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di trasferimenti, anche parziali, del fondo sul quale insistono e nel caso di trasformazione dell'azienda a metodi di coltivazione non biologici; per le aziende ad indirizzo cinotecnico, la deroga alle superfici minime potrà essere riconosciuta solo se le stesse si doteranno di appositi sistemi di depurazione naturale delle a cque reflue ed i manufatti dovranno essere rimossi nel caso di trasferimento, anche parziale, del fondo sul quale insistono;

- l'installazione sul fondo di ASE potrà essere richiesta dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso, anche se non iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui alla LR 6/94;

- non è ammessa l'edificazione di ASE sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti; non si intendono provenire da frazionamenti, le superfici che pervengano nella proprietà aziendale a seguito di acquisto, eseguito in qualsiasi tempo, di intere altre proprietà; nel Programma possono essere inseriti anche i terreni pervenuti all'Imprenditore Agricolo in virtù di contratti di a ffitto di fondi rustici, debitamente registrati, stipulati da non meno di 15 anni e che manterrano la loro validità per il periodo dell'atto d'obbligo;

- i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni e comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in a diacenza agli edifici esistenti, dovranno essere scelte collocazioni tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, ad utilizzare il dislivello del terreno per interrare o seminterrare i manufatti;

- l'uso dei materiali, colori, coperture elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale. È ammesso anche l'utilizzazione di materiali leggeri come ad esempio il legno e similari purché idonei al contesto;

- eventuali nuove cantine potranno essere realizzate nelle misura massima di mq. 60 per ogni ettaro di vigneto specializzato od ogni 1500 piante, e nella misura del 60% per i vigneti non specializzati;

- l'annesso agricolo realizzato secondo la presente disciplina non potrà mutare in alcun caso la destinazione d'uso agricola (LR 1/05 art. 41 comma 6) e dovrà essere rimosso nel caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono;

6 Nuovi manufatti leggeri per l'agricoltura amatoriale (MLAA)

- l'installazione sul fondo di MLAA potrà essere richiesta dal proprietario del fondo o dal titolare dell'azienda agricola che gestisce lo stesso, anche se non iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui alla LR 6/94, per finalità, quindi, di attività agricola amatoriale;

- l'istanza sarà corredata da appositi elaborati tecnici che illustrino dettagliatamente le caratteristiche colturali-produttive del fondo e la dotazione di attrezzature del richiedente (entrambe con riferimento al momento della presentazione della istanza), le caratteristiche, le dimensioni del manufatto (che ovviamente deve essere proporzionato alle necessità al ricovero dei mezzi di produzione o dei prodotti), i materiali utilizzati la localizzazione sul fondo e la conformità dell'opera alla LR 1/05, al PTC della Provincia di Prato e alla presente disciplina;

- l'installazione del manufatto non dovrà comportare alcuna modificazione morfologica dei luoghi, ad eccezione dei soli plinti di fondazione dei pilastri; l'altezza sarà di m. 2,40, tetto a capanna con inclinazione delle falde massima 30%; non potranno essere provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo. In linea generale i materiali e le tecniche costruttive sono le seguenti:

  • - strutture portanti e tamponamenti: legno;
  • - pavimento: terra battuta o legno;
  • - porte ed infissi: legno;
  • - copertura: tegole canadesi.

Le pareti esterne non potranno essere in alcun modo tinteggiate con vernici coprenti la tonalità naturale del legno; per la difesa dalle intemperie è ammesso l'uso di impregnanti antifungini e resine idrorepellenti entrambi a tonalità neutra. I proprietari dovranno smaltire i residui vegetali dei prodotti coltivati, nonché quelli derivanti dalla ripulitura del fondo, mediante interramento o tecniche di compostaggio (queste ultime da effettuarsi in strutture realizzate consorzialmente con i conduttori circonvicini); in nessun modo questi residui potranno essere bruciati, conferiti alla discarica comunale, gettati nei fondi contermini o abbandonati in qualunque altro luogo. Non dovrà essere utilizzata ad uso irriguo l'acqua dell'acquedotto comunale o derivarne, se non con a pposita autorizzazione, dai corsi d'acqua limitrofi. Non dovranno essere utilizzate condotte d'adacquamento multicolori e/o realizzate con materiale di riciclo.

Le dimensioni dei manufatti sono le seguenti:

  • - SAU compresa tra 0 mq. e 2000 mq. fino a 8 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 2000 mq. e 3000 mq. fino a 12 mq. di Slp ;
  • - SAU compresa tra 3000 mq. e 6000 mq. fino a 16 mq. di Slp ;
  • - SAU maggiore di 6000 mq. fino a mq. 24 di Slp.

I MLAA dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego.

7 - Manufatti precari (MP)

- la costruzione di manufatti precari, funzionali per svolgere attività produttive stagionali o comunque rispondere a necessità aziendali temporanee, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi, anche se non iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui alla LR 6/94;

- i manufatti precari (MP) potranno essere realizzati a seguito di comunicazione, che contenga le informazioni elencate all'art. 7 comma 2 del DPGR 5/R/07;

- i materiali consentiti per la realizzazione dei manufatti precari sono gli stessi elencati per i MLAA; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni dei MP dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

8 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale (STS)

- la costruzione di serre stagionali e le serre a copertura stagionale di cui all'Art. 41 comma 8 della LR 1/05, è riservata ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi, anche se non iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui alla LR 6/94;

- le serre temporanee e le serre a copertura stagionale (STS) potranno essere realizzate a seguito di comunicazione al sindaco, che contenga le informazioni elencate all'art. 8 commi 1 e 2 del DPGR 5/R/07;

- i materiali consentiti per le serre stagionali sono, per la copertura potranno essere utilizzati i film plastici translucidi e le reti ombreggianti; dovranno essere semplicemente appoggiati a terra o al massimo ancorati al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio;

- le dimensioni delle STS dovranno essere proporzionate alle esigenze colturali-produttive o di ricovero temporanee indicate nella istanza;

- l'istanza dovrà essere corredata di impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di impiego;

- nel caso in cui, a fine del periodo di impiego indicato nella comunicazione, il manufatto non venga rimosso, il Comune provvederà alla rimozione a completa spesa del proprietario inadempiente;

- per le serre con copertura stagionale l'impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

9 Criteri generali

- non sono comunque ammessi interventi di nuova edificazione in aziende di superficie inferiore a i 6.000 mq., ad esclusione dei MLAA;

- nei fondi agricoli, qualunque sia la loro estensione, potranno essere installati recipienti o realizzati serbatoi da destinare a conserva d'acqua per l'irrigazione delle colture, a condizione che siano collocati interrati; le condotte di adduzione dell'acqua dai punti di raccolta dovranno essere interrate. In nessun caso il loro rifornimento potrà avvenire prelevando acqua dai pubblici acquedotti;

- è vietata la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo o di annesso agricolo nelle aree definibili "boscate" ai sensi della LR 39/00 e successive modificazioni; in tali aree potranno solo essere installati solo i MLAA, osservando le regole previste in materia di vincolo paesaggistico;

- qualsiasi tipo di nuovo edificio rurale, ad eccezione solo dei MP, STS o MLAA, dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (i tetti le eventuali aree esterne pavimentate) e della piovosità media della zona;

- tutti i nuovi interventi dovranno rispettare i caratteri morfologici e paesistici del luogo contenendo al minimo l'impatto visivo ed utilizzando materiali coerenti con il contesto ambientale; non sono ammesse localizzazioni che provochino l'interruzione o grave modificazione della continuità visiva in rapporto al paesaggio ed alle preesistenze storiche o di altri elementi di valore e dovranno essere realizzati senza compromettere eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali o Emergenze dal PS; i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti; verificata l'impossibilità di realizzarli in adiacenza agli edifici esistenti, si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva", ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;

- tutti gli interventi ammessi che prevedano nuova edificazione o trasformazione di spazi esterni con rilevanti modificazioni dei suoli sono subordinati alla presentazione di una relazione e di elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico;

10 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia descritti di seguito. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico di cui all'Allegato "A" alle presenti NTA gli interventi sono definiti all'Art. 5.1, comma 5 delle presenti NTA. In tutti i casi l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - per ogni abitazione rurale sono previsti i seguenti ampliamenti una tantum:
  • - 30 mq. di Slp (l'intervento non dovrà comportare l'aumento delle unità immobiliari);
  • - realizzazione di portici di cui all'art. 5.3, comma 5 (con i criteri dell'art. 24, comma 7, lettera f);
  • - per ogni abitazione rurale sono inoltre previsti i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 f);
  • - per gli annessi agricoli riferibili all'unità aziendale, senza modifica della destinazione d'uso, è previsto un aumento una tantum di 40 mq. di Slp ;
  • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50;
  • - gli interventi descritti non dovranno comportare la perdita della destinazione d'uso agricola degli immobili;
  • - previa approvazione del PMAA e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal PTC, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti: ristrutturazioni urbanistiche; trasferimenti di volumetrie; sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici non riconducibili a quelli descritti al presente comma; mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC;
  • - Nel caso di interventi comportanti ampliamenti volumetrici sia riferiti alle abitazioni rurali che agli a nnessi, l'imprenditore si impegna non modificare la destinazione d'uso per 10 anni dalla realizzazione degli interventi;

11 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico di cui all'Allegato "A" alle presenti NTA gli interventi sono definiti all'Art. 5.1, comma 5 delle presenti NTA. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi che seguono dovrà essere valutata in relazione a l valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione. Gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti sono i seguenti (Art. 5.2, comma 2 delle presenti NTA):

  • - comma 2 a). Gli interventi relativi al punto 2) sono ammessi qualora gli elementi eventualmente sostituiti o modificati non siano di pregio architettonico e/o decorativo; gli interventi relativi al punto 3) dovranno comunque rispettare il disegno complessivo della facciata interessata e
  • quella degli edifici adiacenti; gli interventi relativi al punto 4) e al punto 6) non dovranno essere realizzati sui fronti principali; gli interventi relativi al punto 7) nel rispetto delle parti di pregio architettonico e/o decorativo;
  • - comma 2 b);
  • - comma 2 c);
  • - comma 2 d);
  • - comma 2 e);
  • - comma 3) unicamente nel caso di edifici che presentino situazioni di fatiscenza e/o statiche tali da non consentire interventi di risanamento, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di a deguata documentazione storica, con lo stesso ingombro planivolumetrico, nella stessa collocazione e con materiali analoghi dell'edificio originario. L'intervento può anche essere effettuato su parte dell'edificio.
  • - sono previsti interventi di addizioni funzionali di cui all'art. 5.3 delle presenti NTA, e precisamente:
    • - comma 5 (per gli edifici di scarso valore storico architettonico e con i criteri dell'art. 24, comma
    • 7, lettera f);
    • - sono previsti interventi i seguenti interventi pertinenziali di cui all'art. 5.5, e precisamente:
    • - comma 2 c);
    • - comma 2 f);
    • - in tutti i casi l'altezza massima degli edifici non dovrà superare ml. 7.50.

12 Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola.

Nel caso di perdita della destinazione d'uso rurale vale quanto indicato all'Art. 45 della LR 1/05 e dell'art. 12 del DPGR 5/R/07 e da quanto indicato nell'Allegato 2, punto 4, delle Norme del PTC di Prato. Nel caso di mutamenti della destinazione d'uso agricola, nell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici dovrà essere tutelato il complesso sistematorio rurale tipico della zona comprese le strade rurali, le specie arboree rilevanti e la flora esistente. Nella delimitazione delle aree di pertinenza il perimetro dovrà essere segnato da elementi naturali facilmente rinvenibili sul terreno o individuato sulla base dello stato originario dei luoghi a partire da documentazioni storiche. Sulla base di tale documentazione può essere concessa una deroga alla superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici (mq. 600) di cui all'allegato 2 punto 4 delle norme del PTC di Prato. L'Amministrazione Comunale nello spirito di salvaguardare per quanto possibile l'integrità fisica, formale e funzionale del territorio agricolo può subordinare l'efficacia o il rilascio del titolo a bilitativo alla individuazione di una superficie di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta. Per gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico di cui all'Allegato "A" alle presenti NTA gli interventi sono definiti all'Art. 5.1 comma 5, delle presenti NTA. In ogni caso l'ammissibilità degli interventi dovrà essere valutata in relazione al valore degli edifici oggetto di intervento e alla loro ubicazione.

13 Mutamento della destinazione per la realizzazione di attrezzature di agriturismo.

Le attività agrituristiche possono essere svolte dall'imprenditore agricolo. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti e salvo diversa specifica disposizione, nel caso che gli interventi riguardino edifici di cui all'Allegato "A" alle presenti NTA sono ammessi unicamente gli interventi dell'Art. 5.1, comma 5, delle presenti NTA relativamente alla classe di appartenenza; per gli altri edifici sono previsti gli interventi descritti al comma 10 del presente articolo, rimangono fermi gli interventi attuabili tramite PMAA.

  • - l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione;
  • - a corredo delle attrezzature di agriturismo, salvo diversa specifica disposizione è ammessa la realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi;
  • - è ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio. La realizzazione delle piscine è ammessa solo se non comporta rilevanti movimenti di terra né rilevante impatto visivo. La dimensione massima è di mq. 200, il colore del rivestimento interno dovrà essere tale da minimizzarne l'impatto, l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire in forma autonoma. Nel caso non sia possibile, l'approvvigionamento idrico dall'acquedotto dovrà essere autorizzato dall'Azienda erogatrice. Le attrezzature di supporto non potranno essere di dimensione superiore a mq. 16. Dimensioni maggiori dei locali di servizio e supporto potranno essere autorizzate previa dimostrazione dell'effettiva necessità aziendale. Dovranno essere realizzate utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto agricolo e del paesaggio nonché utilizzando eventuali dislivelli esistenti e comunque senza comportare rilevanti movimenti di terra. Tali attrezzature di supporto, nel caso si tratti di edifici di interesse storico appartenenti all'Allegato "A" alle presenti NTA, dovranno essere realizzate interrate o seminterrate e/o ricavate utilizzando vani esistenti, qualora non fosse possibile dovrà essere effettuata apposita valutazione di compatibilità paesistica. Tali interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, piante annose, ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.
  • - l'utilizzazione a destinazione ricettiva di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:
  • - se gli annessi presentano caratteri di interesse architettonico o documentale o costituiscono parte integrante dell'impianto originario, gli interventi dovranno essere mirati al solo loro recupero;
  • - salvo diversa specifica indicazione, è ammesso l'incremento della Su, senza che ciò comporti aumento di volume;

14 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Per la redazione dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, vale quanto indicato all'Art. 42 della LR 1/05 e dagli articoli 9, 10, 11 del DPGR 5/R/07 e dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato. Il piano dovrà essere elaborato con i contenuti di cui al punto 1.2 dell'allegato 2 alle NTA del PTC di Prato; per il calcolo delle superfici fondiarie minime vale quanto indicato nelle norme tecniche del PTC. Tali Programmi dovranno contenere una relazione sulla sostenibilità idrogeologica, paesistica, ambientale delle modificazioni previste oltre a:

  • - coerenza con quanto disposto dal PTC provinciale (ed in particolare con la disciplina di cui all'Allegato 2 delle Norme);
  • - coerenza agronomica zootecnica e silvocolturale con le ordinarie pratiche agricole e con l'allegato "D" alle presenti NTA;
  • - coerenza economica e finanziaria;
  • - coerenza con quanto disposto dalle presenti NTA;
  • - il PMAA assume valore di piano attuativo quando preveda la realizzazione di una volumetria superiore a 600 mc;

15 Recinzioni e accesso agli edifici

È prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di a ntica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero e vietato l'abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura. Per gli edifici di cui all'Allegato A del RU dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque confacenti con l'edificio di riferimento. Per gli edifici di antico impianto, realizzati prima del 1960 anche se non facenti parte dell'Allegato A del RU, valgono le stesse prescrizioni. Per gli altri edifici sono consentite nuove recinzioni limitate all'area di pertinenza degli edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell'edificio di cui costituiscono sistemazione.
Pertanto tali recinzioni dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:

  • - muretto basso intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - muro alto intonacato o in pietra locale a facciavista;
  • - siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
  • - staccionate in legno;
  • - altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi o preesistente. Sarà consentita l'installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in a ltezza e larghezza, di disegno lineare e con caratteristiche tipologiche rapportate a quelle dell'edificio principale. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenute che si assimilino alle vecchie murature perimetrali della aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.). Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi.

Per tutti gli edifici dovranno essere utilizzati i vialetti di accesso esistenti agli edifici.
Non è consentito in caso di frazionamento degli edifici realizzare nuovi viali d'accesso con entrata autonoma riferita alle diverse unità edilizie.

16 Muretti di contenimento.

I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti, vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno. Comunque eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati, non devono superare, di norma l'altezza di m. 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti di profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche.

17 Eventuali impianti di pannelli solari o fotovoltaici potranno essere realizzati sulle coperture degli edifici ad esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico- documentale (Allegato "A"). In questi casi tali impianti potranno essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza o in aree adiacenti. Gli impianti dovranno, comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici e/o morfologici dell'area. Nelle nuove edificazioni dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio.
L'installazione di pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno, sia che essi siano o meno collegati stabilmente al fondo con opere murarie, è subordinata alla presentazione di un apposito progetto che dovrà in particolare valutarne l'inserimento paesaggistico e la regimazione delle acque defluenti dal fondo interessato.

18 L'AC può disciplinare più dettagliatamente, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i contenuti del presente articolo.

Art. 18 Aree ad esclusiva funzione agricola

1 Sono le aree destinate all'attività agricola in senso stretto, in cui l'attività ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio. Tali aree vengono individuate nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU. Rientrano in questa categoria:

  • - le aree di elevato pregio ai fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedo-climatiche, di acclività e giacitura dei terreni e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
  • - le aree caratterizzate da assetti di particolare pregio in chiave paesistica, i cui elementi costitutivi concorrono alla formazione di un quadro d'insieme di singolare bellezza e unicità nell'agro-paesaggio comunale;
  • - le aree boscate così come individuate dalla LR 39/00 e sue modifiche e integrazioni;
  • - i pascoli calvanini così come delimitati nella "Carta dell'uso del suolo" del PS.

2 All'interno di tali aree il RU riconosce inoltre le Aree di Riqualificazione (AQ) definite dall'art. 18.2 delle presenti NTA.

Art. 19 Aree a prevalente funzione agricola

1 Sono aree destinate all'attività agricola ma che presentano più deboli condizioni di continuità ed omogeneità rispetto alle caratteristiche specificate per le aree ad esclusiva funzione agricola.
Sono individuate dalla "Carta delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola" del RU.
Rientrano in questa categoria:

  • - le aree agricole a carattere chiaramente residuale che si insinuano nell'edificato o che risultano interposte fra l'edificato ed il bosco, spesso caratterizzate da frammentazione della proprietà e usi para-agricoli;
  • - le aree che seppur ancora di fatto agricole risultano caratterizzate dalla promiscuità dell'agricoltura con l'edificato non agricolo o con attività di tipo ricreativo, sportivo o simili, o comunque siano vocate a svolgere funzione di risorsa ambientale per il territorio urbanizzato limitrofo;
  • - le aree caratterizzate da densità di residenza non rurale più alta rispetto a quella del tessuto agricolo circostante.

2 All'interno di tali aree il RU riconosce inoltre:

  • - Aree di Frangia (AF)
  • - Aree di Connessione (AC)

Gli Articoli 19.2 e 19.3 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

Art. 19.1 Disciplina degli interventi

1 Tutti gli interventi sono disciplinati dalla LR 1/05 e dal DPGR 5/R/07 e secondo le disposizioni di quanto indicato all'Art. 17 delle presenti NTA e nell'Allegato 2 delle Norme del PTC della Provincia di Prato con le specificazioni che seguono.

2 Nuove edificazioni:

  • - è fatto divieto di realizzazione di nuove abitazioni rurali (AR);
  • - è fatto divieto di realizzazione dei Manufatti precari (MP) e serre temporanee e stagionali (STS) di cui all'Art. 18.1, comma 7 delle presenti norme;
  • - per il resto valgono le stesse indicazioni date per le aree ad esclusiva funzione agricola;

3 Patrimonio edilizio esistente:

Vale quanto esplicitato all'art. 18.1;

4 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale: vale quanto esplicitato all'art. 18.1.

Art. 19.2 Aree di Frangia (AF)

1 Sono aree agricole che per la modesta estensione e la prossimità a centri abitati assumono carattere residuale. Sono situate all'interno dell'UTOE 3 "la città-fabbrica e le sue propaggini".

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AF sulla Tavola B "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 Valgono le disposizioni per le aree a prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19, 19.1 delle presenti NTA, con le seguenti specificazioni:

  1. a) sono consentite attività di tempo libero all'aperto anche corredate da piccole strutture per servizi di supporto (servizi igienici e chioschi-bar) per una Slp massima di mq. 50 ed h max m. 4.50. Tali strutture dovranno essere realizzate con strutture smontabili e materiali coerenti con il contesto paesistico-ambientale (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e rimosse alla cessazione dell'attività con il ripristino della funzione dei suoli. La realizzazione delle strutture descritte deve essere riferita ad un progetto che prenda in considerazione un adeguato intorno ambientale e preveda la realizzazione di quanto specificato al presente punto. Non sarà consentita la realizzazione di servizi di supporto a vulsi da qualsiasi progetto di sistemazione complessivo e finalizzato alla sola costruzione della struttura di servizio;
  2. b) è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio purché nel rispetto della morfologia e dei caratteri paesistici dei luoghi, evitando rilevanti movimenti di terra.

4 Tenendo conto delle singole specificità tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree.

Art. 19.3 Aree di Connessione (AC)

1 Sono le aree alle quali il RU, secondo le indicazioni del PS, assegna il ruolo di connessione paesistica e/o funzionale tra i borghi della Calvana. Sono situate all'interno della UTOE 5 "Sofignano-Fornaci-Savignano" e della UTOE 6 "Fabio-Faltugnano".

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AC seguita da numero progressivo sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000 e disciplinate all'interno delle UTOE di appartenenza.

3 Il RU individua le seguenti Aree di Connessione:

  1. AC 1 Intorno di Sofignano (UTOE 5)
  2. AC 2 Collisassi - Case Lastrucci (UTOE 5)
  3. AC 3 Fornaci - S. Gaudenzio - Savignano (UTOE 5)
  4. AC 4 Rio della Nosa (UTOE 6)
  5. AC 5 La Torre-Ponticello (UTOE 6)
  6. AC 6 Villanova (UTOE 6)

4 Valgono le disposizioni per le aree a prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19, 19.1 delle presenti NTA con le seguenti specificazioni:

  1. a) potranno essere previste attività di tempo libero all'aperto anche corredate da piccole strutture per servizi di supporto (servizi igienici e chioschi-bar) per una Slp massima di mq. 50 ed H max m. 4.50. Tali strutture dovranno essere realizzate con strutture smontabili e materiali coerenti con il contesto paesistico-ambientale (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) e rimosse alla cessazione dell'attività con il ripristino della funzione dei suoli. Per consentire un'agevole accessibilità a tali aree sono ammessi interventi di a deguamento e/o integrazione della viabilità esistente;
  2. b) è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio purché nel rispetto della morfologia e dei caratteri paesistici dei luoghi, evitando rilevanti movimenti di terra. Le aree di parcheggio dovranno essere preferibilmente alberate;
  3. c) nelle aree boscate che presentano condizioni di abitabilità e fruizione è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per la sosta e il pic-nic;
  4. d) per gli edifici esistenti è privilegiata la destinazione di agriturismo (Art. 18.1 presenti NTA) e attività turistico-ricettive (alberghi, ostelli, foresterie) e di supporto al turismo. È comunque sempre ammessa la destinazione residenziale;
  5. e) La realizzazione delle strutture descritte deve essere riferita ad un progetto che prenda in considerazione un adeguato intorno ambientale e preveda la realizzazione di quanto specificato al presente punto. Non sarà consentita la realizzazione di servizi di supporto a vulsi da qualsiasi progetto di sistemazione complessivo e finalizzato alla sola costruzione della struttura di servizio.

5 Tenendo conto delle singole specificità, tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici, le vedute, i punti panoramici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree nonché recuperare la viabilità storica (strade e sentieri) in funzione della formazione di itinerari e circuiti turistici.

Art. 19bis Aree di Riqualificazione (AQ)

1 Sono aree in parte a prevalente funzione agricola, in parte ad esclusiva funzione agricola, ricadenti nell'area denominata Valle della Nosa-Poggio del Maglio.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AQ sulle Tavole B e D "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 In coerenza con l'Art. 19 comma c) del PS, Il RU individua l'area da sottoporre a specifico studio finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione dell'area e del patrimonio edilizio esistente.

Tale studio dovrà contenere:

  1. a) rilevamento delle costruzioni presenti distinguendo i manufatti impropri o abusivi;
  2. b) rilevamento dello stato e della tipologia degli spazi aperti;
  3. c) analisi del degrado edilizio e ambientale;
  4. d) schedatura degli edifici e attribuzione di valore e conseguente attribuzione delle categorie di intervento ai sensi del titolo 2 delle presenti NTA;
  5. e) norme tecniche d'attuazione.

4 Tenendo conto delle singole specificità tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari dell'area e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. In particolare gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici e gli elementi che contribuiscono alla caratterizzazione delle singole aree.

Art. 20 Aree a prevalente interesse ambientale

1 Sono le aree che per valenze storiche o agro-storiche o che dal punto di vista paesaggistico rappresentano un patrimonio di rilevanza agro-ambientale, agro-storica o silvostorica, d'importanza scientifica, culturale o storico-etnografica o socio-economica.

2 Rientrano in questa classificazione le seguenti aree denominate "Emergenze" dal PS:

  • - Il Cotone;
  • - Faggi di Savignano;
  • - Carpinete sub-sommitali di Montemaggiore - Campo Sanico;
  • - Carpineta di Poggio Mandrioni;
  • - Faggi di Javello;
  • - Ebani di Schignano;
  • - Collina di Schignano (fustaia di cedro dell'Atlante-bosco misto di cerro-sughera);
  • - Area a vocazione tartufigena Alta valle della Nosa.

3 Le suddette aree sono evidenziate nella "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" del RU.

4 In queste aree non sono ammessi interventi di nuova edificazione, l'installazione di manufatti stagionali o precari per l'attività agro-silvo-pastorale, l'installazione di linee aeree e strutture di radio-ripetizione, il cambio di destinazione d'uso dei terreni e qualsiasi altro intervento che comprometta la conservazione delle valenze naturalistiche o paesaggistiche dei luoghi.

5 Gli interventi ammessi sono definiti e disciplinati dalle NTA del PS all'Art. 20 comma 6, all'Art. 21 comma 6 e all'Art. 22 comma 3. Ad eccezione dell'area degli Ebani (SA 2.2 b), alla quale il PS attribuisce lo statuto di Conservazione integrale, sono fatte salve le ordinarie attività silvane e agricole, compreso il taglio del bosco e gli avvicendamenti colturali nell'ambito delle rotazioni a grarie, a condizione che queste non compromettano la conservazione dei valori evidenziati dal PS. In tutte le aree sono, inoltre, fatti salvi gli interventi volti al consolidamento in chiave conservativa degli attuali assetti dei luoghi.

Art. 20.1 Disciplina degli interventi

1 Per le caratteristiche di naturalità e/o di singolarità storico-agronomico delle aree individuate e per la loro limitata estensione, gli interventi che si prevedono, in coerenza con quanto indicato dal PS., sono disciplinati con le seguenti tutele e specificazioni:

  • - in tutte le sopraelencate aree è fatto divieto della realizzazione di nuove costruzioni di qualunque tipo, comprese quelle a titolo precario;
  • - gli interventi in dette aree saranno permessi esclusivamente per esigenze di salvaguardia idrogeologica, di difesa dagli incendi, di manutenzione ordinaria della viabilità pedonale o carrabile, di prevenzione dell'impoverimento ecologico e/o strutturale/compositivo delle cenosi vegetali e comunque per finalità attinenti al risanamento o alla riqualificazione ambientale dei luoghi;
  • - per il patrimonio edilizio esistente sono previsti interventi di risanamento conservativo di cui all'Art. 5.1 delle presenti NTA. È ammessa la destinazione a residenza, attività turistico ricettiva, rifugi escursionistici bivacchi fissi e foresterie.

Art. 21 ANPIL Monti della Calvana

1 Le Tav. C "Calvana Nord" e D "Calvana Sud" in scala 1:5.000 evidenziano con apposita simbologia le aree ricadenti all'interno della "ANPIL Monti della Calvana" istituita con DCC n. 5 del 06/04/2004.

2 La disciplina verrà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL stessa.

3 Fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica; gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio; gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale; gli interventi comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale dei luoghi.

4 Non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ad eccezione di manufatti precari (MP) di cui all'art. 18.1, comma 8, con esclusione delle serre temporanee e stagionali. Tali manufatti dovranno essere realizzati al di fuori delle aree boscate e finalizzati al supporto dell'attività zootecnica. Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture smontabili ed utilizzando materiali idonei e coerenti in base agli usi tradizionali ed al rispetto del paesaggio. È comunque vietata l'utilizzazione di lamiere e reti metalliche, materiale legnoso multistrato o da discarica, vetroresina ed eternit. L'AC potrà valutare le richieste volte al restauro, ricostruzione di edifici o a nnessi esistenti, quando tali richieste siano motivate da oggettive esigenze legate allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e sia rispettato il principio della ricostruzione filologica dei manufatti.

5 Per il patrimonio edilizio esistente valgono le disposizioni dell'Art. 18.1 comma 10 o 11 delle presenti NTA.

6 Il RU riconosce il vigente Piano di recupero del Borgo di San Leonardo. Gli interventi sono gestiti da tale provvedimento.

7 Sul complesso della Chiesa di San Leonardo e della canonica sono consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria, i seguenti interventi di restauro, con le precisazioni riportate nell'Allegato A delle presenti NTA:

  • - per la Chiesa interventi di restauro come definiti dall'art. 5.1 comma 2 delle presenti NTA;
  • - per il resto del complesso interventi di risanamento conservativo come definiti dall'art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA.

In relazione alla destinazione d'uso valgono le disposizioni degli Artt. 30.1 comma 2 (Sch - Servizi per il culto), 30.1 comma 3 (Sr - Servizi ricreativi, culturali e per la formazione), 30.1 comma 7 (Sa - Servizi di accoglienza, nella misura massima del 50% della Slp complessiva) e 30.2 delle presenti NTA; è consentita inoltre l'introduzione di attività commerciali (limitatamente a negozi di vicinato) e di attività di somministrazione di alimenti e bevande; la chiesa dovrà mantenere la sua funzione originaria. Non è ammessa la residenza.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel recupero degli elementi di pregio dell'intorno con sistemazione della viabilità pedonale e dei muri a secco insistenti sull'area, dell'aia esistente, del gruppo di annessi con funzione di forno, del cimitero posto a fronte della chiesa, che dovrà essere salvaguardato nella sua morfologia.
Strumento attuativo: Piano di Recupero.

Art. 22 Aree Attrezzate

1 Sono le aree che, in coerenza con le indicazioni del PS, sono destinate ad accogliere attrezzature, residenze e infrastrutture di interesse turistico e/o a favorire lo sviluppo di circuiti turistici e per il tempo libero.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AT seguita da numero progressivo sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

3 Il RU individua le seguenti Aree Attrezzate:

  1. AT 1 Parco di Baccella (UTOE 4)
  2. AT 2 Parco di Pianaccio (UTOE 4)
  3. AT 3 Parco di Vallupaia (UTOE 4)
  4. AT 4 Parco della Costa (UTOE 4)
  5. AT 5 Parco di Monte Casigoli (UTOE 4)
  6. AT 6 Parco La Collina (UTOE 4)
  7. AT 7 Parco Fornaci - S. Gaudenzio (UTOE 5)
  8. AT 8 Il Frantoio (UTOE 5)
  9. AT 9 Parco di Parmigno (UTOE 6)
  10. AT 10 La Piantagione (UTOE 6)
  11. AT 11 Parco di Meretto - Lago della Cannuccia (UTOE 6)

4 All'interno delle suddette aree, con riferimento alla destinazione prevalente, il RU evidenzia con perimetrazione e sigla AS le seguenti "Aree Strutturate":

  1. AS1 Aree didattico-sperimentali e per servizi all'agricoltura
  2. AS2 Aree ricreative
  3. AS3 Aree sportive
  4. AS4 Aree per attività culturali
  5. AS5 Aree paesistico-naturalistiche

Il seguente Articolo 22.1 ne detta le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

5 Le Aree Attrezzate possono inoltre comprendere al loro interno:

  1. AR Aree per la residenza
  2. AA Aree per la ricettività
  3. AI Aree per Impianti Tecnologici

Gli Artt. 22.2; 22.3; 22.4 delle presenti NTA ne dettano le disposizioni generali. Gli interventi sono definiti e disciplinati nell'ambito delle UTOE di appartenenza.

6 Salvo diversa specifica indicazione per le aree AS1 e AS5 valgono le disposizioni per le Aree a Prevalente funzione agricola di cui agli Artt. 19; 19.1 delle presenti NTA.

Art. 22.1 Aree Strutturate

1 AS1 - Aree didattico-sperimentali e per servizi all'agricoltura

Aree agricole di diversa estensione destinate alla realizzazione di impianti colturali e/o zootecnici a carattere sperimentale e/o con finalità didattiche o per servizi di supporto alle attività agricole.
Possono essere corredate da idonee attrezzature di supporto (foresteria, informazione e documentazione, sale studio e convegni e commercializzazione dei prodotti locali) che verranno indicate per ogni singola area.

Criteri per gli interventi:

Gli interventi colturali e i nuovi manufatti dovranno essere compatibili con i caratteri paesistici dei luoghi, in particolare, dovranno salvaguardare la presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazzamenti e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, idrografia superficiale conservare i manufatti e gli elementi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio agrario (tabernacoli, cappelle, mulini, fonti, sorgenti, piante annose e alberi monumentali). Salvo diversa specifica indicazione:

  • - è ammessa, solo se specificamente prevista, la nuova edificazione per annessi e attrezzature di supporto;
  • - è ammessa la realizzazione di serre permanenti o stagionali a fronte di relazione ed elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione per detti fini e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico. Sia per gli impianti fissi che stagionali dovranno essere redatti appositi progetti con indicazioni della tipologia dell'impianto, delle tecniche costruttive, dei materiali nonché della dimostrazione di impatto paesistico;
  • - è consentita la realizzazione di strutture smontabili in legno, la tipologia e le caratteristiche verranno definite per ogni singola area.

2 AS2 - Aree ricreative

Aree che per le loro caratteristiche morfologico-paesistiche, la loro ubicazione e agevole accessibilità, sono destinate ad accogliere attrezzature per il tempo libero (giochi per bambini; sosta e pic-nic; piccoli impianti sportivi liberi; percorsi-vita) e per attività ricreative all'aperto che si svolgono in stretta relazione con l'ambiente naturale e con questo compatibili.

Criteri per gli interventi:

  • - è ammessa la realizzazione di strutture smontabili (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) per tettoie, pergolati, chioschi e di servizi igienici prefabbricati;
  • - le aree di parcheggio dovranno essere ubicate preferibilmente ai bordi del parco in corrispondenza degli accessi meccanizzati, alberate e pavimentate in terra battuta, in calcestruzzo architettonico o in pietra locale;
  • - la formazione di aree destinate ai giochi per bambini e/o agli impianti sportivi liberi non dovrà comportare rilevanti movimenti di terra. Le relative sistemazioni dovranno privilegiare il ricorso a soluzioni coerenti con i caratteri morfologici e paesistici del singolo luogo (scarpate verdi, terrazzamenti in pietra locale);
  • - è vietata l'introduzione di specie estranee alla vegetazione locale;
  • - la nuova edificazione per attrezzature di supporto è ammessa solo se specificamente indicata dalle presenti NTA;
  • - è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la formazione di piccole aree attrezzate per la sosta anche lungo i sentieri esistenti.

Per gli edifici esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione per servizi di supporto alle attività di tempo libero.

3 AS3 - Aree sportive

Aree di varia estensione che per le loro caratteristiche morfologiche, la loro ubicazione o per la presenza di attrezzature consolidate sono destinate ad accogliere impianti sportivi prevalentemente aperti e comunque compatibili con il contesto ambientale.

Criteri per gli interventi:

  • - ove specificamente prevista, è ammessa la realizzazione di nuova edificazione per servizi di supporto. Dimensione e ubicazione verranno indicate per ogni singola area;
  • - salvo diversa specifica indicazione, è ammessa la copertura stagionale degli impianti;
  • - è ammessa la realizzazione di strutture smontabili (con le caratteristiche indicate dal Regolamento Edilizio) per tettoie, pergolati, chioschi;
  • - per gli edifici esistenti è ammesso il cambio di destinazione per servizi di supporto (bar, ristorante, uffici di gestione);
  • - le aree di parcheggio dovranno essere alberate;
  • - la realizzazione degli impianti non dovrà comportare movimenti di terra rilevanti.

4 AS4 - Aree per attività culturali

Sono le aree destinate alla realizzazione di attrezzature culturali (musei, spazi per spettacoli e mostre, spazi per convegni, spazi polivalenti, spazi per corsi di formazione).

Criteri per gli interventi:

ove specificamente indicato, sono ammessi interventi di nuova edificazione nei limiti previsti per ciascuna area.

5 AS5 - Aree paesistico-naturalistiche

Aree che per il loro particolare pregio naturalistico-ambientale e/o paesaggistico costituiscono una importante integrazione delle Aree Attrezzate a livello di immagine e di fruizione.
Sono destinate alla conservazione e alla tutela dei caratteri paesistici, morfologici e vegetazionali.

Criteri per gli interventi:

  • - in relazione alla loro funzione anche conoscitiva e didattica è ammessa la realizzazione di sentieri e piste ciclabili che ne agevolino l'attraversamento; di aree di belvedere e sosta attrezzata con piccole strutture smontabili di supporto informativo sui caratteri naturalistici e paesistici dell'area; di adeguato corredo segnaletico e didascalico;
  • - è vietata l'introduzione di specie estranee alla flora locale;
  • - per le aree ricadenti nell'ambito dell'ANPIL "Monteferrato" valgono le disposizioni della DCR 67/96 e successive modificazioni per le singole zone di appartenenza.

6 La sigla S e apposita perimetrazione identifica nell'ambito delle singole Aree Strutturate le aree destinate alla localizzazione delle attrezzature di supporto di volta in volta specificate.

7 Tutti gli interventi dovranno garantire il minimo impatto ambientale e paesaggistico conformandosi ai caratteri del contesto ed evitando alterazioni rilevanti della morfologia dei luoghi. Dovranno essere salvaguardati e/o ripristinati antichi percorsi al fine di non creare interruzioni alla rete sentieristica storica. Dovranno essere recuperati e valorizzati i manufatti di interesse storico-documentale (mulini, tabernacoli, fonti) e tutelati gli alberi monumentali, le piante a nnose e le specie vegetali rare di cui all'Art. 17 comma 3 d) del PS.

Art. 22.2 Aree della Residenza

1 Sono le aree, all'interno delle Aree Attrezzate, caratterizzate dalla presenza prevalente o esclusiva della funzione residenziale.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AR sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000.

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

Criteri per gli interventi:

  • - salvo diversa specifica indicazione gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le norme vigenti in materia di distanza dai confini; distanze tra i fabbricati; arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali; dimensionamento dei parcheggi privati;
  • - possono essere realizzati piani interrati e seminterrati per cantine e garage secondo quando indicato all'Art 24 comma 7 u) delle presenti NTA;
  • - interventi sulle coperture: il rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, non potrà superare l'altezza di cm. 30 e dovrà essere realizzato mantenendo l'inclinazione della falda. Il rifacimento del manto dovrà essere effettuato in coppi e tegole. Le nuove coperture dovranno essere realizzate a falde con l'inclinazione tradizionale;
  • - spazi di pertinenza: le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi e specie vegetali estranee ed incongrue ai caratteri del paesaggio. Salvo diverse specifiche indicazioni è consentita la realizzazione di piscine e/o piccoli impianti sportivi ad uso familiare con i criteri dell'art. 24, comma 7 k)
  • - costruzioni accessorie: sono consentiti una tantum negli spazi di pertinenza dei singoli edifici, piccoli manufatti ad uso deposito attrezzi, ecc come stabiliti dal RE;
  • - gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, piante monumentali e annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

Art. 22.3 Aree della ricettività

1 Sono le aree all'interno delle Aree Attrezzate destinate ad accogliere attrezzature turistico- ricettive.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AA sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000. La lettera apposta alla sigla ne definisce come segue la tipologia:

  1. AA1 Alberghi e foresterie
  2. AA2 Ostelli
  3. AA3 Campeggi

3 Gli interventi sono singolarmente disciplinati nelle UTOE di appartenenza.

4 AA1 - Alberghi e foresterie:

  1. a) Salvo diversa e specifica indicazione, il recupero a destinazione ricettiva di edifici o complessi colonici è subordinato alla formazione di Piano di Recupero di iniziativa privata.
  2. Nell'ambito di tali Piani è ammessa la demolizione e ricostruzione di annessi e strutture precarie condonati a parità di Slp anche con eventuale diversa collocazione nell'area di intervento;
  3. b) gli interventi dovranno rispettare, anche mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive coerenti, i caratteri architettonici degli edifici e risultare compatibili con la categoria di intervento assegnata;
  4. c) particolare attenzione dovrà essere posta alla sistemazione degli spazi esterni di pertinenza (piazzali, giardini, parcheggi) che dovrà risultare coerente con i caratteri del contesto paesistico, evitando in particolare l'introduzione di specie estranee al paesaggio della zona;
  5. d) è ammessa la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato alla dimensione e categoria dell'esercizio, secondo i criteri di cui espressi per le attrezzature a grituristiche (art. 18.1, comma 13);
  6. e) Tutti gli interventi dovranno essere realizzati senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

5 AA2 - Ostelli

Attrezzature ricettive prevalentemente destinate al turismo giovanile e scolastico. Dovranno avere una capienza minima sufficiente ad ospitare una scolaresca (30 posti letto) con le caratteristiche di cui alla legislazione vigente. Salvo diversa specifica indicazione saranno realizzati mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con le disposizioni di cui al precedente comma 4 a), 4 b), 4 c), 4 e).

6 AA3 - Campeggi

  1. a) la realizzazione di campeggi, ammessa unicamente nelle aree appositamente individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali" in scala 1:5.000;
  2. b) salvo diversa specifica indicazione si intendono riservati a sole tende con numero delle piazzole non superiore a 80. Onde mitigare l'impatto visivo le piazzole dovranno essere disposte seguendo l'andamento naturale del terreno, evitando rilevanti movimenti di terra e schermate da alberature;
  3. c) i servizi di supporto e le aree di parcheggio di ciascuna attrezzatura dovranno essere a deguate alla dimensione e alla categoria dell'esercizio secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I servizi di supporto dovranno essere preferibilmente accorpati e realizzati con strutture smontabili. Le aree di parcheggio dovranno essere preferibilmente a lberate;
  4. d) per l'eventuale realizzazione di piscine valgono le disposizioni di cui al precedente comma 4 d);
  5. e) gli interventi dovranno essere realizzati in ambiti spaziali non evidenti e senza compromettere specie vegetali rare, alberi monumentali, piante annose ed eventuali elementi riconosciuti come Invarianti Strutturali dal PS.

Art. 22.4 Aree per impianti tecnologici (AI)

1 Sono le aree che all'interno delle Aree Attrezzate sono destinate ad impianti tecnologici.

2 Sono individuate da perimetrazione e sigla AI sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali".

3 In tutte le aree dei Sistemi Ambientali ad esclusione delle Aree a prevalente interesse ambientale di cui all'Art. 20 delle presenti NTA è ammessa la realizzazione di impianti, infrastrutture e opere pubbliche di interesse generale realizzate dagli Enti competenti previa autorizzazione dell'AC.

4 L'installazione di impianti tecnologici temporanei o permanenti, anche se non infissi al suolo, è soggetta ad autorizzazione sulla base di elaborati di progetto che inquadrino gli interventi proposti nel contesto ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'Art. 6 della L.R. 64/95.

5 Criteri per gli interventi

Il RU individua in questa categoria solo l'area della Discarica di Pozzino costituita da:

  1. a) un'area per l'impianto di trattamento biologico aerobico. L'impianto dovrà essere realizzato con tecniche e materiali in grado di garantirne il corretto funzionamento, compresa la messa in opera di misure di mitigazione. Tali misure dovranno rendere minimo l'impatto sull'ambiente del complesso delle azioni concorrenti alla realizzazione dell'impianto.
  2. L'eventuale realizzazione di barriere verdi per la mitigazione dell'impatto visivo è subordinata alla redazione di apposito progetto firmato da tecnico abilitato;
  3. b) un'area di deposito e commercializzazione del compost prodotto. Nell'area è ammessa:
    • - la realizzazione di locale, della dimensione strettamente necessaria, per le attività di supporto (uffici e servizi) da realizzare in legno con struttura smontabile;
    • - la realizzazione di tettoia della dimensione max mq. 40 e h max ml. 5 (utile interno) per la copertura del compost;
    • - la realizzazione di piazzale pavimentato per la movimentazione dei mezzi.
    • Potrà essere realizzata la recinzione dell'area onde impedire qualunque operazione abusiva di smaltimento e/o cernita rifiuti. Al termine della coltivazione della discarica dovrà essere redatto un
    • Piano di ripristino ambientale.