Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83 Insediamenti Residenziali Recenti Singolari e Unitari

1. Nei tessuti urbani residenziali recenti, realizzati dalla seconda metà del secolo '900, considerando le caratteristiche tipologiche degli edifici, le loro reciproche relazioni e tra questi e le urbanizzazioni, il RU riconosce:

  • gli insediamenti residenziali singolari, che comprendono le parti del tessuto edilizio cresciuto sulla base di singole iniziative, in genere di piccole dimensioni, caratterizzate da carenza di disegno urbano e eterogeneità delle tipologie edilizie;
  • gli insediamenti residenziali unitari, che comprendono le parti del tessuto edilizio di formazione relativamente recente, nate da lottizzazioni o concessioni edilizie che il R.U. riconosce come interventi unitari, da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione, non tanto dal punto di vista di completezza delle urbanizzazioni e della configurazione urbana, ma certamente da quello della densità edilizia e abitativa.

2. All'interno degli Insediamenti Residenziali Singolari e Unitari, salvo le destinazioni d'uso specifiche eventualmente specificate nelle Tavole del presente RU, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • a. residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente e comprende le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; in caso di frazionamento, in ogni fabbricato esistente, la superficie utile abitabile (Sua) media degli alloggi complessivamente risultanti non dovrà essere inferiore a mq. 50.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare: sono consentite deroghe esclusivamente per interventi promossi dalla Pubblica Amministrazione per finalità aventi rilevanza sociale e assistenziale, oppure per interventi di ampliamento di unità residenziali esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

  • b. artigianale artistica e di servizio: non ammessa;
  • c. commerciale di vicinato: non ammessa;
  • d. direzionale e di servizio private: non ammessa;
  • e. turistico ricettiva, alberghiera ed extralberghiera: non ammessa;
  • f. di servizio pubbliche o di interesse pubblico: si intendono culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria;
  • g. agricole, connesse ed integrative: non ammesse.

3. Negli insediamenti residenziali singolari, gli interventi sugli edifici esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • è consentita la modifica degli aggetti esistenti, compatibilmente con il tipo di intervento previsto, mentre non è consentita la realizzazione di nuove scale esterne in aggetto; le nuove scale dovranno quindi essere appoggiate e appropriate per forma, dimensione e caratteri al contesto urbano; le tettoie di limitate dimensioni potranno essere ammesse nelle forme e nei materiali appropriati all'edificio esistente, mentre nuovi balconi in edifici esistenti sono consentiti sempre a condizione della loro compatibilità tecnica ad esclusione delle facciate prospicienti strade e spazi pubblici;
  • sono consentite le terrazze a tasca, che non potranno interessare più di una falda della copertura e che dovranno risultare completamente incassate, con una sporgenza massima dell'eventuale parapetto di 20 cm dall'estradosso della copertura ed una distanza minima dai confini di 1,50 m. e di 1,0 m dal filo della facciata e dal colmo della copertura;

Negli insediamenti residenziali singolari sono altresì ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento della frammentazione del suolo pubblico e di eventuali condizioni di degrado. Tali interventi devono essere proposti dai privati attraverso Piani di Recupero coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello stesso ambito urbano.

4. Per gli insediamenti residenziali unitari, gli interventi devono assicurare la salvaguardia dei caratteri unitari e compiuti e il mantenimento degli elementi tipologici caratterizzanti degli edifici esistenti. Gli interventi ammissibili non devono modificare i principi compositivi (quali la scansione delle aperture o la modifica della forma delle finestre, gli accessi, i balconi, ecc.) e decorativi. È vietato altresì la modificazione delle coperture, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda. Le eventuali ristrutturazioni più significative, dovranno avvenire attraverso un progetto complessivo che comprenda tutto il complesso edilizio considerato unitario.