Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 119 Manufatti precari

1. L'installazione di manufatti precari, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della LR 1/2005 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, realizzati in legno o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a. che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
  2. b. che le aziende non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo, ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme), nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda;
  3. c. che abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime:
    • vigneto e frutteto: 4000 mq
    • oliveto: 5.000 mq
    • colture ortive o legnose promiscue 5.000 mq
    • seminativi: 20.000 mq

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

Queste aziende possono realizzare manufatti della superficie massima di 15 mq di Sul, purché utilizzati e mantenuti per un periodo non superiore a due anni. Ove le esigenze dell'azienda perdurino, i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione dell'istanza e verifica di sussistenza dei requisiti, possono essere mantenuti per un ulteriore biennio, a quel punto non più rinnovabile.

2. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 300. L'installazione delle serre di cui al comma 2 è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5 mt dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 mt da tutte le altre abitazioni, ovvero 5 mt se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3 mt dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a mt 5, mt 1,5 dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) dalle strade, nella misura di cui all'art. 31 delle presenti norme.

3. In caso di mancato rispetto di quando indicato ai precedenti comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della L.R. 1/2005 "Opere eseguite in assenza di permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali".

4. I requisiti alla presentazione dell'istanza per la realizzazione degli annessi del presente articolo sono asseverati da tecnico abilitato o certificati dal richiedente, gli impegni sono oggetto di atto unilaterale d'obbligo di durata ventennale, che preveda esplicitamente il divieto di frazionamento aziendale e il vincolo di destinazione d'uso agricola per i nuovi annessi agricoli richiesti.