Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 65 Aree di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 28 L.166/2002 il vincolo cimiteriale è di ml. 200. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

2. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 metri, il Consiglio Comunale potrà consentire, previo parere della ASL e tenendo conto degli elementi ambientali di pregio:

  • gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia;
  • l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;
  • la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;
  • la realizzazione di nuovi annessi agricoli non superiori a 50 mq, non oltre il limite minimo di 80 metri e previa dimostrazione che non sussista altra possibile ubicazione al di fuori di tale area.

3. All'interno dell'area di rispetto sono comunque ammessi interventi funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti, quali:

  • l'ampliamento nella percentuale massima del 10 %;
  • il cambio di destinazione d'uso;
  • restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.