Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni e la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 58 della LR 1/2005, le disposizioni di cui al presente RU costituiscono la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" con validità quinquennale e regolano i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Il Comune potrà successivamente integrare la disciplina di cui al comma 1, nei modi di cui all'art. 69 della LR 1/2005, con le disposizioni relative all'organizzazione dell'accessibilità dei servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, al fine di rendere il più possibile congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture.

3. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si riconoscono ambiti omogenei all'interno dei centri abitati, di cui al successivo Capo I del Titolo V delle presenti NTA.

4. Nelle presenti norme e nelle tavole della "Disciplina del territorio" (Le aree urbane e Le aree extraurbane), con riferimento a ciascun ambito, il RU individua e definisce:

  • a) le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
  • b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
  • c) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, di cui al successivo articolo, senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

Art. 30 Destinazioni d'uso

1. Nel presente RU sono individuate le attività insediate o insediabili nel territorio, che vengono ricondotte alle destinazioni d'uso principali, come definite all'art. 59 della L.R. 1/05, con le loro articolazioni. L'elenco non è esaustivo, ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia.

In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

Le destinazioni d'uso a cui si fa riferimento negli articoli successivi sono:

a) Residenziale (R)

Residenze urbane permanenti, residenze urbane temporanee, collegi, convitti, studentati, pensionati, strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della LR 42/2000 e s.m.i. (bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca). Sono esclusi gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali, sino a quando utilizzati a fini agricoli, costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

b) Industriale e artigianale (Ia)

Fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi ed abitativi se strettamente connessi).

Magazzini, depositi coperti e scoperti (Md).

Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (Az).

c) Commerciale (Tc)

Attrezzature commerciali e pubblici esercizi: mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili),

Attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, come definite all'art. 21 bis della LR 28/2005 e quelle che svolgono in modo congiunto la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti elencati al comma 6, dell'art. 21 della stessa legge, definite dal presente RU come atipiche (Ta), distributori di carburanti e stazioni di servizio (Tm)

d) Turistico ricettiva (Tr)

Attrezzature ricettive ai sensi della LR 42/2000: alberghi, residenze turistico alberghiere, dipendenze, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, case per ferie e rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi, residence.

e) Direzionale (Td)

Complessi direzionali: uffici in genere, banche, centri e istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, attività di erogazione di servizi svolte in uffici e studi professionali

f) di servizio

Servizi privati medici e assistenziali, ambulatori medici e veterinari, centri di riabilitazione, centri fitness, wellness, beauty center e simili (palestre private), servizi per il turismo, lo svago e lo sport, per l'intrattenimento e lo spettacolo (Ts)

Servizi e attrezzature di interesse comune

Servizi di pubblica amministrazione (Sm); servizi amministrativi, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali in genere;

Servizi per la cultura e lo spettacolo (Sc): musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri e sale convegni e mostre, biblioteche.

Servizi di assistenza prescolastica, per l'istruzione di base e superiore (Si): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, scuole secondarie.

Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Ss): ospedali, centri di assistenza, poli-ambulatori, centri per la cura e la riabilitazione, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi), campi per famiglie nomadi.

Servizi associativi, sociali e ricreativi (Sa): centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.

Servizi urbani e impianti tecnologici (At): servizi cimiteriali, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.

Servizi religiosi e per il culto: chiese, conventi ed oratori (Sr).

Servizi e attrezzature di pubblico interesse (Ap): servizi tecnici e tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari e della protezione civile (Apc).

Attrezzature sportive (Vs): palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti e attività all'aperto con campi da gioco, ecc.).

Verde pubblico (VP): giardini, parchi.

Parcheggi (PP).

Attrezzature ferroviarie (Af)

g) Commerciale all'ingrosso e depositi

Magazzini e mercati all'ingrosso, esposizioni merceologiche, depositi all'aperto (Dm).

h) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge

Attività e attrezzature per la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, la zootecnia.

Abitazioni per i conduttori dei fondi. Serre.

Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali).

Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

Agriturismi

Spazi per attività comunque connesse o collegate all'attività agricola.

3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e) della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n.1, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle suddette categorie, con le seguenti eccezioni relative a funzioni tra loro compatibili:

  • a) sono equiparate alle attività commerciali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • le attività di artigianato di servizio, cioè l'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica come ad es. attività di parrucchiere, barbiere, estetista, pedicure, ecc.), ovvero ad altri servizi (ad es., in ambito medicale, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.);
    • le attività di artigianato artistico, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali, o l'abbigliamento su misura;
    • le farmacie;
  • b) sono equiparate alle attività direzionali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • i servizi privati costituiti da poliambulatori, ambulatori medici e veterinari e i servizi per il turismo e lo svago in genere.

4. Il cambio della destinazione d'uso è subordinato alle destinazioni ammesse nelle singole zone dal presente Regolamento Urbanistico ed è disciplinato dall'art. 59 della L.R. 01/2005 e successive modificazioni e integrazioni ed è consentito anche in assenza di opere edilizie in tutto il territorio comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, onerosa nei casi di aumento del carico urbanistico.

5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una Unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell'Unità stessa o comunque oltre mq 30, ottenuti anche con interventi successivi.

Art. 31 Destinazione d'uso attuale

1. La destinazione d'uso attuale è definita con le procedure della Legge Regionale n. 1/05 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per destinazione d'uso in atto di un immobile s'intende:

  • l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
  • nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme;
  • in assenza della suddetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

3. La destinazione d'uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani attuativi e nei progetti edilizi. Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del Regolamento Urbanistico sono ammessi, oltre a quelli rivolti al suo adeguamento allo stesso, solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 32 Standard relativi alle destinazioni d'uso

1. Le dotazioni di aree a standard richieste per i piani urbanistici attuativi (siano essi relativi a interventi di demolizione con ricostruzione o di nuova edificazione), non devono essere inferiori a:

  • R - insediamenti residenziali > 25 mq/100 mc di volume, di cui:
    • parcheggi pubblici 5,0 mq/ab.
    • verde pubblico 12,0 mq/ab.
    • attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.
    • attrezzature collettive 3,5 mq/ab.
    • Ia - insediamenti produttivi, artigianali e industriali: mq 15/100mq Sf
    • Cd - insediamenti commerciali all'ingrosso e depositi: mq 15/100mq Sf
    • S - insediamenti per servizi pubblici e di uso pubblico: mq 80/100 mq Sul
    • Tc-Td - insediamenti di carattere commerciale e direzionale: mq 80/100 mq Sul

Per i nuovi esercizi commerciali si applicano, quanto ai parcheggi, in aggiunta agli standard di cui al presente articolo, le dotazioni di cui di cui al DPGR n. 15/R del 01.04.2009, disciplinate al successivo art. 35.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del soggetto attuatore del Piano attuativo o del titolo abilitativo, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando al cessione gratuita delle aree. E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora si favorisca una più efficace attuazione degli interventi e comunque procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Le aree da destinare a verde pubblico previste per diversi interventi devono essere quanto più possibile accorpati e debbono risultare effettivamente accessibili e fruibili: non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico eventuali piccole aree sparse e/o di forma fortemente irregolare e/o in forte declivio, ovvero con pendenze del terreno superiori al 20 %.

4. Qualora il Comune ne ravvisi le condizioni o nell'impossibilità di reperire le aree richieste, è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, o in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree, e a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico.

Art. 33 Dotazioni di parcheggi di urbanizzazione primaria

1. Le dotazioni di parcheggi di urbanizzazione primaria richieste per gli interventi di nuova edificazione e per quelli sottoposti a Piani attuativi (PA), non devono essere inferiori a:

usi parcheggi

  • residenza 5,0 mq/100 mc
  • attività ricettive 40 mq/100 mq Sul
  • industriale e artigianale 20 mq/100 mq Sul
  • attività direzionali 40 mq/100 mq Sul
  • attività commerciali 40 mq/100 mq Sul
  • servizi per la cultura e lo spettacolo 40 mq/100 mq Sul
  • servizi tecnici e amministrativi 40 mq/100 mq Sul
  • servizi per l'istruzione di base, per l'istruzione

superiore, Università e servizi universitari 20 mq/100 mq Sul

  • sociali e ricreativi, servizi di assistenza sociale

e sanitaria, ospedalieri e per il culto 30 mq/100 mq Sul

  • attrezzature sportive 30 mq/100 mq Sul
  • attrezzature cimiteriali 15 mq/100 mq Sul

I parcheggi di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte a Intervento diretto Convenzionato (IC), devono soddisfare i parametri dimensionali contenuti nelle Schede di indirizzo di cui all'Allegato 1.

2. L'unità minima di superficie di un posto auto comprensivo degli spazi di manovra si intende convenzionalmente pari a mq 25, per questo le aree computabili a parcheggio pubblico, che dovranno essere distribuite in modo diffuso ed efficace all'interno dei nuovi insediamenti, devono ottemperare al requisito di avere almeno un posto auto per ogni 25 mq di superficie utilizzata: eventuali aree che non raggiungano tale requisito minimo non potranno essere computate per la verifica dello standard urbanistico. I parcheggi pubblici o di uso pubblico, in casi speciali, potranno essere distribuiti su diversi livelli.

3. Nei tessuti assimilati alle zone omogenee A e B, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per quelli di completamento, indicati da apposita normativa, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi ai parcheggi pubblici, sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale. In luogo della suddetta monetizzazione l'Amm.ne Comunale potrà accettare la cessione gratuita di aree, con superfici pari o maggiori rispetto a quelle dovute, ubicate in altri settori urbani e destinate dal R.U. ad ospitare pubblici servizi. In ogni caso il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla sottoscrizione di specifica convenzione nella quale si dovranno regolare gli oneri a carico dei soggetti attuatori.

4. Per i nuovi esercizi commerciali si applicano, quanto ai parcheggi, in aggiunta agli standard di cui al presente articolo, le dotazioni di cui di cui al DPGR n. 15/R del 01.04.2009, disciplinate al successivo art. 35.

Art. 34 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato pertinenziali, nella misura minima di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) sostituzione edilizia;
  • d) addizioni volumetriche di edifici esistenti, comportanti incremento di superficie utile lorda (Sul) e del numero delle unità immobiliari;
  • e) ristrutturazione edilizia comportante aumento di carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso).

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio, ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • per la nuova edificazione e per la ristrutturazione urbanistica, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
  • per le ristrutturazioni edilizie comportanti aumento del carico urbanistico, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume e comunque in misura non inferiore a:
    • * in caso di destinazione d'uso residenziale, un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista negli interventi di addizione volumetrica e di ristrutturazione edilizia;
    • * in caso di destinazione d'uso direzionale e commerciale, tre posti auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq di Sul;
    • * in caso di destinazione d'uso turistico ricettiva, due posti auto ogni 100 mq di Sul;

per le addizioni funzionali e solo nel caso che queste superino i 40 mq di Sul, nella misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume aggiunto e comunque nella misura minima di un posto auto;

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiamo una superficie maggiore di quella richiesta dalla L. 122/89 e s.m.i., in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml 150 dall'edificio interessato dal progetto.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale.

Art. 35 Criteri per l'insediamento di attività commerciali

1. Le attività commerciali, fatti salvi i criteri di cui al presente articolo e nel rispetto di ogni norma e disciplina vigente in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale o in altri in cui, per la relativa destinazione, siano specificatamente previste le funzioni commerciali, che abbiano altresì:

  • accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
  • disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico;
  • compatibilità territoriali e ambientali in relazione all'attività svolta, con particolare riguardo al centro storico.

In particolare l'insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita dovrà essere valutato in relazione al grado di congestione delle infrastrutture stradali esistenti, ad eventuali adeguamenti infrastrutturali, al livello delle emissioni inquinanti ed alla presenza di aree da preservare ai fini dell'equilibrio ecologico e paesaggistico.

2. Nell'ambito di tali previsioni, nel rispetto della normativa di settore e delle specifiche procedure insediative, in funzione della consistenza, nel territorio comunale di Vernio possono essere collocate le seguenti tipologie di esercizi di vendita in sede fissa:

  • * esercizi di vicinato, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq;
  • * medie strutture di vendita, ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
  • * grandi strutture di vendita di tipologia "C", ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 5.000 mq e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);

Per le nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, dovrà essere garantito, oltre al rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/68 di cui al precedente Art. 33, laddove richiesti dalle discipline delle presenti NTA, la dotazione minima di parcheggi previsti dalla D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R e s.m.i., ovvero:

  • a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122, parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso e devono soddisfare i seguenti rapporti dimensionali, in relazione alla tipologia dell'esercizio commerciale:

  • a. esercizi di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1 mq / 1 mq di superficie di vendita;
  • b. medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 1,5 mq / 1 mq di superficie di vendita oltre a 1 mq / 1 mq di superficie utile coperta destinata ad altre attività complementari a quella di vendita aperte al pubblico; le medie strutture di vendita devono altresì assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso e gestione di servizi unitaria, risulti uguale o superiore a mq. 300; le quantità di cui al presente comma devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie strutture di vendita in locali commerciali esistenti;
  • c. grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di superficie di vendita) parcheggi di relazione: 2mq / 1 mq di superficie di vendita e quanto altro previsto ai sensi della legislazione regionale.

Il Comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

  • a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
  • b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
  • c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
  • d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
  • e) collocazione dell'esercizio in aree interessate dall'operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;
  • f) gallerie d'arte.

3. I Tessuti urbani di cui al successivo Capo I del Titolo V, costituiscono il riferimento per la definizione:

  • della tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico e le eventuali soglie dimensionali da rispettare;
  • della dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali;
  • del rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio;
  • della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma della legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • della dotazione di parcheggi di relazione.

4. All'interno di ciascun Tessuto urbano, individuato in ragione delle caratteristiche morfologico-insediative dei diversi contesti, fermo restando le prescrizioni di cui all'Art. 32 - Standard relativi alla destinazione d'uso, sono di seguito definite le caratteristiche degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione):

  • 1) Negli Ambiti Storici o storicizzati AS e negli Ambiti ad Assetto Consolidato AC sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, con interventi edilizi coerenti con i caratteri degli edifici e dei tessuti urbani interessati e per i quali non sarà richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo;
  • 2) negli Insediamenti Residenziali Recenti Singolari ed Unitari IRS e IRU, sono ammessi:
    • a) gli esercizi di vicinato, per i quali:
      • la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • la verifica delle dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti; negli altri casi tali dotazioni potranno essere reperite anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
    • b) le medie superfici di vendita; il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare a servizio dei nuovi esercizi commerciali di media superficie dovrà osservare le seguenti disposizioni:
      • i parcheggi per la sosta stanziale non dovranno essere inferiori a 1 mq ogni 10 mc, maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci e potranno essere reperiti, anche in aree limitrofe pubbliche, con esclusione delle sedi viarie;
      • i parcheggi per la sosta di relazione, realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia o di nuova edificazione: 1,5 mq/mq di superficie di vendita, reperibili anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi;
  • 3) nei Nuclei Storici minori del territorio, non è consentita l'attività di vendita, mentre sono consentite le attività di pubblico esercizio e somministrazione;
  • 4) negli Insediamenti Produttivi Recenti IPR, oltre a quanto previsto negli altri Insediamenti Recenti, ai punti a) e b) e per i quali si dovrà osservare le disposizioni già definite per il dimensionamento degli spazi per la sosta veicolare, è anche ammesso:
    • a) l'insediamento di attività di vendita all'ingrosso; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio, è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
      • * macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
      • * materiale elettrico;
      • * colori e vernici, carte da parati;
      • * ferramenta ed utensileria;
      • * articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      • * articoli per riscaldamento
      • * strumenti scientifici e di misura;
      • * macchine per ufficio;
      • * auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
      • * combustibili;
      • * materiali per l'edilizia;
      • * legnami.
    • b) l'insediamento di grandi superfici di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale, di cui al DPR 15/R del 1 aprile 2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28);
    • c) per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione.

5. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa

6. I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

7. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

8. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.