Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo VIII VINCOLI, TUTELE E FASCE DI RISPETTO

Art. 59 Il vincolo paesaggistico ambientale

1. Il RU, in conformità con quanto stabilito dalla disciplina del PIT, salvaguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, gli immobili e le aree specificatamente individuati a termini dell'Art. 136 e sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 143 e 156 dal PIT della Regione Toscana e s.m.i..

2. Per tali ambiti e comunque sui beni paesistici assoggettati alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 le modalità di rilascio delle autorizzazioni di tipo ambientale sono regolate dalla legge.

3. Non è comunque richiesta l'autorizzazione :

  • a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del Dlgs 42/22004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 59bis Aree di interesse archeologico

1. Le presenze archeologiche sul territorio comunale sono riportate nella "Carta archeologica della Provincia di Prato", che costituisce una carta sia del rischio archeologico, sia una carta delle risorse archeologiche e individua una serie di punti che possono essere connessi con elementi di interesse archeologico.

2. In tali aree, ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

3. Le Tavole "Disciplina del territorio" in scala 1:10.000, individuano le aree potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico, per le quali ogni intervento che preveda scavi o movimenti terra superiori ai 50 cm può essere eseguito solo previa comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.

Art. 60 Il vincolo storico artistico

1. Il vincolo storico artistico riguarda gli edifici o i complessi edilizi di interesse storico soggetti al D.Lgs. 42/2004.

2. Gli interventi consentiti sui beni di valore storico artistico sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria e restauro.

3. Per l'approvazione di tali interventi dovranno essere acquisiti tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati a termini di legge.

Art. 61 Il vincolo idrogeologico

1. Sono sottoposte a vincolo idrogeologico le aree individuate ai sensi del R.D. n° 3267 del 30.12.1923 e quelle previste dalla L.R. 39/2000, anche se non comprese nella perimetrazione del suddetto R.D. (art. 37 e 38, L.R. 39/2000).

2. Ogni intervento di trasformazione di queste aree che preveda interventi sul suolo eccedenti le normali pratiche agrarie è soggetto al nulla osta secondo le procedure dettate dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione.

Art. 62 Il bosco

1. Ai sensi della L.R. n. 39/2000, il bosco è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali. I boschi, così come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2003 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 37, L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. Tale vincolo ricomprende le aree individuate all'interno del D. Lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelle sottoposti a vincolo di rimboschimento.

3. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge Forestale e dai suoi regolamenti di attuazione. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

4. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della Direttiva habitat 92/43 e della LR 56/2000 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

Art. 63 Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree poste ai lati delle strade e costituiscono aree per la sicurezza stradale, nonché per eventuali ampliamenti futuri delle stesse.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n.285/1992, da osservarsi nella nuova edificazione o nella ricostruzione fuori dei centri abitati:

30 m per le strade extraurbane secondarie tipo C;

20 m per le strade locali tipo F;

10 m per le strade vicinali tipo F.

3. Entro tali aree è vietata l'edificazione; sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuove viabilità o corsie di servizio, reti di pubblici servizi, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde e tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali.

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi riferiti allo specifico ambito o sistema di cui alle norme del presente R.U. per il patrimonio edilizio esistente, purché gli interventi previsti non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

5. Nella nuova costruzione all'interno dei centri abitati si deve comunque, per ogni tipo di strade, osservare la distanza minima di 5,00 m., mentre sono comunque ammesse distanze inferiori nel caso in cui il RU, nelle tavole in scala 1:2000 o nelle Schede di indirizzo degli interventi PA e IC, di cui all'Allegato 1, prescriva determinati allineamenti, o nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti posti già a distanze inferiori.

Art. 64 Fasce di rispetto ferroviarie

1. Ai sensi del DPR 753 del 11/07/1980 vanno mantenute fasce di rispetto non inferiori a m 30 dalla più vicina rotaia per costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti di qualsiasi specie (Art. 49) ed è altresì vietato rilasciarne i relativi atti abilitativi (Art. 50).

2. Per quanto riguarda la messa a dimora di piante, siepi, muri di cinta e recinzioni di qualunque genere vanno rispettate le distanze di cui all'Art. 52 del succitato decreto.

3. Fermo restando il vincolo dei m 30 per ogni nuova edificazione, i soggetti attuatori potranno chiedere all'autorità competente deroghe per ridurre le fasce fino a m 20 per gli edifici e fino a m 15 per parcheggi, strade e opere di urbanizzazione in genere.

Art. 65 Aree di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 28 L.166/2002 il vincolo cimiteriale è di ml. 200. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

2. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 metri, il Consiglio Comunale potrà consentire, previo parere della ASL e tenendo conto degli elementi ambientali di pregio:

  • gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia;
  • l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;
  • la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;
  • la realizzazione di nuovi annessi agricoli non superiori a 50 mq, non oltre il limite minimo di 80 metri e previa dimostrazione che non sussista altra possibile ubicazione al di fuori di tale area.

3. All'interno dell'area di rispetto sono comunque ammessi interventi funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti, quali:

  • l'ampliamento nella percentuale massima del 10 %;
  • il cambio di destinazione d'uso;
  • restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.

Titolo IV INTERVENTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE

Art. 66 Generalità

1. Il mantenimento della stabilità dei terreni e, più in generale, degli equilibri idrogeomorfologici consolidatisi nel tempo, è strettamente legato alla regolamentazione delle attività antropiche, secondo pratiche compatibili con la necessità di mantenere un'adeguata copertura vegetale del suolo e la necessità di assicurare alle acque di scorrimento superficiale un'efficiente rete di deflusso e di convogliamento, verso un recapito ben definito.

2. L'articolazione che segue nel presente Titolo si sostanzia in norme prescrittive e prestazionali che valgono per tutto il territorio e che dovranno essere comunque osservate per gli interventi richiamati ed ogniqualvolta si dovrà intervenire nelle aree non urbanizzate del territorio comunale modificandone l'assetto originario.

Art. 67 Interventi sul suolo e sottosuolo

1. Fatte salve le disposizioni del Regolamento di attuazione della L.R. n° 39/2000 "Legge forestale della Toscana" (Regolamento Regionale n° 44 del 5/9/2001), le prescrizioni e gli indirizzi che seguono dovranno essere ottemperati nella documentazione presentata a supporto delle richieste dei piani attuativi e quelli di miglioramento agricolo-ambientale, dei permessi di costruire e delle dichiarazioni di inizio di attività, per le quali è richiesta una relazione geologica e/o geologico-tecnica e/o idrologico-idraulica.

Sistema idrogeologico:

  • allo scopo di salvaguardare l'equilibrio idrogeologico dei luoghi, per qualunque intervento che provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa ricaduta sull'assetto idrogeologico e sulla capacità di permeabilità del suolo. Qualora tale verifica risulti positiva, l'intervento dovrà prevedere opportune opere di compensazione anche mediante la realizzazione di opere di raccolta temporanea delle acque;

Stabilità dei versanti collinari e dei riporti artificiali:

  • tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo nei versanti collinari dovranno prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con lʼimpiego di tecniche di bio-ingegneristiche;
  • i terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di drenaggio delle acque superficiali;
  • la realizzazione di muri di sostegno in cemento armato per la sistemazione degli sbancamenti dei versanti sarà subordinata alla verifica di stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all'intervento. Saranno da prevedere, inoltre, l'adozione di opportuni manufatti di drenaggio che evitino l'insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l'alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o il ristagno delle acque di scorrimento superficiale;
  • le lavorazioni a "rittochino" dovranno, di norma, essere evitate; laddove la morfologia e la pendenza del versante non consentano alle macchine agricole di operare in sicurezza si potrà attuare la lavorazione a "rittochino" predisponendo una specifica rete di scolo atta a ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali e prevedendo, al contempo, il mantenimento di una copertura erbacea continua.
  • è vietato coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d'acqua. Le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi a una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi;
  • allo scopo di ridurre il fenomeno dell'erosione e del dilavamento dei terreni agricoli, le pratiche agricole e le sistemazioni idrauliche ad esse connesse dovranno tenere in debita considerazione la pendenza dei versanti secondo il seguente schema di riferimento:
    • > classe 1: sono raggruppati i valori di pendenza del terreno che variano dallo 0 al 5%. Per questi terreni possono esistere condizioni di difficoltà di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale che impongono una verifica della continuità di percorso e di un adeguato recapito per i fossi e delle scoline dei campi;
    • > classe 2: raggruppa le superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 10%, cioè quei terreni ove sarà ancora possibile attuare una irrigazione per scorrimento senza innescare fenomeni erosivi di una qualche importanza e dove, comunque, saranno necessarie opere di regimazione delle acque superficiali;
    • > classe 3: sono comprese le superfici con pendenza variabile tra il 10 e il 20%. Su questi terreni si cominciano a evidenziare fenomeni di dilavamento e di erosione lineare che impongono l'adozione di opere di regimazione delle acque superficiali e l'adozione di sistemi di irrigazione di tipo speciale, poco dispersivi, come il sistema a "goccia";
    • > classe 4: si raggiungono pendenze comprese tra il 20 e il 35% che impongono, per le pratiche agricole, l'utilizzo di mezzi cingolati o speciali. In queste aree si verificano accentuati fenomeni di dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben regimate;
    • > classe 5: individua areali posti su superfici a pendenze superiori al 35% e fino al 50% dove i fenomeni erosivi potranno risultare molto accentuati tanto da innescare dei processi di degrado e di impoverimento del suolo, rendendo inevitabile l'adozione di particolari sistemazioni idraulico-forestali. Si possono verificare, inoltre, fenomeni di erosione entro gli alvei con il conseguente richiamo di movimenti franosi sui versanti;
    • > classe 6: individua terreni ancora più scoscesi, oltre il 50%, sui quali si possono verificare accentuati processi di denudazione anche in presenza di una copertura vegetale di tipo boschivo.

Infrastrutture viarie:

  • i rilevati delle infrastrutture viarie non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi e le botti per l'attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere la manutenzione periodica. L'allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti.

Sbancamenti, scavi e rinterri:

  • tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente. Il rinterro degli scavi e/o degli sbancamenti dovrà assicurare il ripristino della morfologia originaria e delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, utilizzando materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco adeguatamente compattati e addensati, anche mediante tecniche di rinaturalizzazione guidata.

Reti interrate:

  • la messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda modifiche al percorso delle acque di scorrimento superficiale si dovrà individuare una nuova via di deflusso, di sicuro recapito, che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

Art. 68 Permeabilità del suolo

1. Tutti i tipi di impianti che presuppongono lʼimpermeabilizzazione del suolo dovranno essere realizzati con modalità atte a:

  • consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, limitando lʼimpermeabilizzazione del suolo; in particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni, nelle aree non soggette alla salvaguardia delle acque sotterranee, dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche;
  • non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale;
  • non interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

2. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPGR.n.2/R del 9/2/09, al fine di mitigare gli effetti negativi dellʼimpermeabilizzazione del suolo nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti, comportanti incremento di superficie coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

3. Nella realizzazione dei nuovi interventi comportanti incremento della superficie impermeabile per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per lʼimmagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate. Tali impianti dovranno essere dimensionati in relazione alla variazione del coefficiente di deflusso (C) prodotta dalle nuove superfici impermeabili e/o semipermeabili (nuove superfici coperte, piazzali, strade, parcheggi) rispetto all'uso del suolo esistente. In particolare si assumerà un'altezza di pioggia pari a 70 mm per ogni metro quadrato di nuova superficie impermeabile ed un coefficiente di deflusso C=0,4 per le aree semipermeabili, e C=1 per le aree impermeabili e un coefficiente C=0,1 per le aree permeabili.

4. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire lʼinfiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

5. Nelle aree soggette a ristagno delle acque si potrà costruire in rilevato a condizione di non aumentare il carico idraulico nelle aree limitrofe adottando opportuni sistemi di compensazione.

6. I terrazzamenti dei versanti collinari dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel manutenzione delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

7. Nel caso si prevedano operazioni di recupero e/o di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.

Art. 69 Tutela delle acque superficiali

1. Nella carta della pericolosità idraulica (P03) si individua il reticolo idrografico delle acque pubbliche, ai sensi dell'art.26 del PTC, per lʼapplicazione delle norme relative ai corsi dʼacqua finalizzate al mantenimento della funzionalità idraulica per il corretto deflusso delle acque superficiali.

2. Per le suddette acque pubbliche il Piano prescrive la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per unʼampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi dʼacqua.

3. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dellʼargine per i corsi dʼacqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi dʼacqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dellʼecosistema dellʼambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

4. Allʼinterno della fascia di rispetto per la larghezza di quattro metri è vietata qualsiasi attività che comporti scavi, movimento di terreno e realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi genere; sono altresì vietate, le piantagioni di alberi e siepi e lʼinfissione di pali.

5. Nella fascia ricompresa fra i quattro e i dieci metri è espressamente vietata la realizzazione di nuovi edifici e/o gli ampliamenti di edifici esistenti, ad eccezione di opere amovibili, piantagioni e pavimentazioni, che non comportino impermeabilizzazione dei suoli, gli interventi necessari alla realizzazione e/o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.

6. Qualora sia dimostrata lʼimpossibilità alla loro realizzazione in aree esterne alle fasce di pertinenza idraulica, è ammessa la realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti, quali opere accessorie ad impianti tecnologici, opere di abbattimento delle barriere architettoniche e in genere opere necessarie per adeguamenti a disposizioni normative vigenti, purché lʼintervento sia realizzato in condizioni di sicurezza idraulica, senza un significativo aggravio delle condizioni di

rischio idraulico nelle zone contermini e senza che sia pregiudicata lʼaccessibilità agli alvei, sponde e difese.

7. Relativamente al patrimonio edilizio esistente al momento della dichiarazione di pubblicità delle acque e ricadente, anche in parte, nelle fasce di rispetto, sono autorizzabili i seguenti interventi:

  • demolizione senza ricostruzione;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria senza demolizioni e successive ricostruzioni di porzioni di edificio;
  • interventi che comportano trasformazioni edilizie senza aumento di superficie coperta, a condizione che siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e/o con eventuale contestuale realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico, senza un significativo aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle zone contermini;
  • interventi previsti dalle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione di quelli sugli edifici storici e relative pertinenze per i quali il Piano prescrive il mantenimento e la conservazione.

8. regimazione delle acque superficiali incanalate: le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e al favorimento della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica;

9. canalizzazioni agricole: tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti. Non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria. Le attività agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l'azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso;

10. intubamenti: sono vietati gli intubamenti dei corsi d'acqua e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque incanalate della rete di deflusso superficiale.

11. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto, così come definite al precedente comma 3, con attenzione anche a quelle riferite ai corsi dʼacqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di appositi Piani di Risanamento Idraulico (PRI) riferiti nello scopo alla norma 12 del Piano Stralcio Rischio Idraulico dellʼAutorità di Bacino del Fiume Arno.

Art. 70 Tutela delle acque sotterranee

1. In relazione alla classificazione della vulnerabilità degli acquiferi, riportata nella carta delle problematiche idrogeologiche (P05) ed ai sensi dell'art.24 del PTC, sono individuati gli areali di tutela per le acque sotterranee.

2. Nelle aree ricadenti in classe di vulnerabilità elevata, nelle zone di ricarica della falda e nelle aree di ricarica delle sorgenti non si dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolar modo quelli comportanti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per lʼambiente quali:

  • attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  • impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui, o materie prime inquinanti;
  • produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture di granturco, colture filari ed ortaggi.

3. Allʼinterno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile si applicano le prescrizioni previste dallʼart. 94 D.Lgs. 152/2006, le quali vietano l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  • aree cimiteriali;
  • apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
  • gestione di rifiuti;
  • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • pozzi perdenti;
  • pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Titolo V FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA DELLE AZIONI DI PIANO

Art. 71 Generalità

1. Ai sensi dell'Art.4 comma 5 delle N.T.A. del Piano Strutturale, lo studio geologico di supporto al Regolamento Urbanistico aggiorna il Quadro Conoscitivo del P.S ridefinendo le caratteristiche di pericolosità del territorio di Vernio secondo le direttive del nuovo Regolamento di attuazione dell'Art.62 della L.R.n1/05 (DPGR.n.53/R/11). In particolare ridefinisce la pericolosità geologica, idraulica e sismica sulla base degli aggiornamenti delle rispettive cartografie del Piano Strutturale anche mediante uno specifico studio di Microzonazione Sismica di primo livello.

2. La Tavola P02 - carta della pericolosità geologica, la Tavola P03 - carta delle pericolosità idraulica, la Tavola P04 - carta della pericolosità sismica, la Tavola P05 - carta delle problematiche idrogeologiche e la cartografia del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del fiume Arno prodotta per stralci cartografici dallo stesso Ente, contengono la valutazione, per aree omogenee, del grado di pericolosità del territorio secondo quanto indicato dal DPGR.n.53/R/11, dal P.I.T., dal P.T.C. della Provincia di Prato e dalla normativa dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno (DPCM 6 maggio 2005).

3. I suddetti elaborati individuano le problematiche fisiche del territorio di Vernio rispetto alle quali, coerentemente con le Direttive regionali, si definisce la fattibilità geologica, idraulica e sismica di ciascun nuovo intervento ammesso dal R.U. che dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

Art. 72 La pericolosità geologica (Tav.P02)

1. La "Carta della pericolosità geologica" individua zone omogenee del territorio all'interno delle quali si evidenziano i fattori geologici e geomorfologici, strutturali e dinamici, che si configurano come condizioni predisponenti il dissesto idrogeologico.

2. Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo e del suo uso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche geologiche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  • Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti il verificarsi di processi morfoevolutivi;
  • Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%;
  • Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%;
  • Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di influenza, aree interessate da estesi fenomeni di soliflusso.

Art. 73 La pericolosità idraulica (Tav.P03)

1. La "Carta della pericolosità idraulica" individua zone omogenee del territorio soggette ad allagamenti per eventi di piena con diversi tempi di ritorno sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, a livello di dettaglio, per il fiume Bisenzio e dallo studio idrologico-idraulico specifico, fatto elaborare dallʼAmm.ne Comunale per il Rio Meo, Rio Fobbio, Fosso del Fondataio, Torrente Fiumenta e Torrente Setta.

2. Qualsiasi intervento ammesso dal Regolamento Urbanistico che possa prevedere un nuovo impegno di suolo e/o la significativa trasformazione dello stesso dovrà tenere in debita considerazione le problematiche idrauliche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  • Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: non vi sono notizie storiche di inondazioni; sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o al ciglio di sponda;
  • Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 200 ed i 500 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.1 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
  • Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree soggette ad allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 30 ed i 200 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.2 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
  • Pericolosità molto elevata (classe I.4): aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni, oltre alle aree perimetrate come P.I.3 e P.I.4 nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Art. 74 La pericolosità sismica locale (Tav.P04)

1. Nella "Carta della pericolosità simica" elaborata sulla base dello studio di Microzonazione Simica di primo livello si riporta l'articolazione delle classi di pericolosità sismica locale per i principali centri abitati del territorio comunale:

  • Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
  • Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);
  • Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

Art. 75 Piano stralcio Assetto Idrogeologico

1. Il Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) classifica il territorio di Vernio secondo quattro classi di pericolosità idraulica e geomorfologica all'interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.6 e 7 (rispettivamente per le aree P.I.4 e P.I.3) e degli artt.11 e 12 (rispettivamente per le aree P.F.4 e P.F.3) delle norme di attuazione del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005). Tali disposizioni, essendo sovraordinate alla normativa regionale, si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme ai precedenti artt. 72 e 73.

2. Le aree soggette alla suddetta normativa sono riportate nella cartografia del P.A.I. che rappresenta il territorio di Vernio in stralci cartografici in formato A3. In particolare:

  • * relativamente alla pericolosità da frana:
    • stralci nn.2-8-9 per la cartografia di sintesi in scala 1:25.000;
    • stralci nn.2-9-20-21-38-39 per la cartografia di dettaglio in scala 1:10.000;
  • * relativamente alla pericolosità idraulica:
    • stralci nn.2-8-9 per la cartografia di sintesi in scala 1:25.000;
    • stralci nn.20-21-38 per la cartografia di dettaglio in scala 1:10.000.

Art. 76 Definizione di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. La fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo il seguente schema a matrice:

Tipi d'intervento ammessi Pericolosità
Geologica Idraulica Sismica
G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria con interventi strutturali F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Restauro e risanamento conservativo F1F2F3F3F1F1F4F4F1F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri1 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 F2F2F3F3F1F1F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione edilizia ri2 con addizioni volumetriche F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Sostituzione edilizia F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Ristrutturazione urbanistica F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova edificazione F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3
Nuova viabilità, parcheggi e piazze F2F2F3F4F2F2F4F4F2F2F3F3

3. Nelle tavole della fattibilità geologica, idraulica e sismica (Tavv.01-09) in scala 1:2.000, si riporta la classificazione della fattibilità degli interventi ammessi dal R.U. riferita alla tipologia massima prevista all'interno di ciascun ambito perimetrato. Nel caso si debba attuare una tipologia di intervento di grado inferiore si definirà la fattibilità dello stesso mediante la matrice di cui al precedente comma 2.

4. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Piani Attuativi e Interventi Convenzionati di iniziativa pubblica e/o privata (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani di Recupero, ecc.) le condizioni di fattibilità sono definite nelle specifiche Schede di Fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui all'Allegato 3 delle presenti norme.

5. Per la definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi nel territorio rurale si dovrà fare riferimento alla matrice di cui al precedente comma 2.

6. Fermo restando il rispetto delle Direttive di cui al DPGR.n.53/R/11, nel caso di varianti al RU la classe di fattibilità dei nuovi interventi sarà ottenuta in riferimento alla classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica dell'area oggetto di variante secondo lo stesso schema a matrice di cui al precedente comma 2.

Art. 77 Condizioni di fattibilità geologica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica limitata sono attuabili solo a seguito della preventiva realizzazione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti individuati.

L'eventuale attuazione di interventi a fattibilità limitata ad oggi non previsti dal Regolamento Urbanistico è subordinata al rispetto dei criteri generali di fattibilità di cui al punto 3.2.1. delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da elaborare a livello di Piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Questi ultimi devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica con normali vincoli sono attuabili solo a seguito della effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M.14/1/08 e il DPGR.n.36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità geologica senza particolari limitazioni non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

Art. 78 Condizioni di fattibilità idraulica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica limitata sono attuabili soltanto a seguito della realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica, così come definite al successivo comma 5, accompagnate dalle necessarie opere di compensazione per il non aumento del rischio idraulico nelle aree circostanti, così come definite al successivo comma 7.

Non sono necessarie opere di messa in sicurezza idraulica e/o opere di compensazione per i casi particolari definiti ai punti 3.2.2.1.b), g), l), m) e 3.2.2.2 a), b), c), e) delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità idraulica condizionata sono attuabili soltanto a seguito di approfondimenti di indagine, finalizzati a individuare le condizioni di compatibilità degli interventi con la pericolosità locale, da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizone dei progetti edilizi.

In ogni caso per l'attuazione di tutte le previsioni sopra indicate sono da rispettare le prescrizioni di cui all'art.68 delle presenti norme relativamente alla mitigazione degli effetti della impemeabilizzazione del suolo.

Fatte salve eventuali varianti successive, in questo RU non sono presenti interventi classificati a fattibilità idraulica condizionata.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Per le previsioni soggette a fattibilità idraulica con normali vincoli, è necessario rispettare quanto prescritto all'art.68 relativamente alla mitigazione degli effetti della impermeabilizzazione del suolo.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità idraulica senza particolari limitazioni non necessita di alcun accorgimento di carattere idraulico.

5. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si intendono:

  • le opere strutturali di regimazione idraulica sui corsi d'acqua (casse di espansione/laminazione, arginature e opere in alveo) che salvaguardano il territorio dalle alluvioni relative ad eventi di piena duecentennali. Tali opere sono preliminari alla realizzazione degli interventi in aree esterne a quelle edificate e non devono aumentare il livello di rischio in altre aree, con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena verso valle. Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la ralizzazione ed il collaudo delle suddette opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non potrà essere certificata l'abitabilità o l'agibilità delle strutture edilizie.
    Della sussistenza delle condizioni di assenza e/o eliminazione del pericolo e del non aumento della pericolsoità idraulica deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • il rialzamento, nell'ambito di aree edificate, di locali interni o limitrofi all'area di intervento che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze al di sopra della quota dell'altezza d'acqua del battente idraulico atteso per eventi di piena duecentennale aumentata di un franco di sicurezza pari a 30 cm. Per tali soluzioni oltre a dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni si dovrà dimostrare il non aumento della pericolosità in altre aree anche mediante la realizzazione di eventuali opere di compensazione di cui al successivo comma 7;
  • l'adozione di porte e/o finestre a tenuta stagna, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente che assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente d'acqua atteso, aumentato di 30 cm., per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. Tali soluzioni sono considerati sistemi di autosicurezza e valgono per gli interventi inseriti nell'ambito di aree edificate. Anche per questi casi si dovrà dimostrare l'assenza o l'eliminazione del pericolo per le persone ed i beni oltre a dimostrare che non determinano aumento della pericolosità idraulica in altre aree.

6. Per la definizione del battente idraulico atteso relativamente alla messa in sicurezza duecentennale per i corsi d'acqua affluenti del fiume Bisenzio si dovrà fare riferimento allo specifico studio idrologico-idraulico che definisce le altezze d'acqua raggiunte durante gli eventi di piena duecentennali ("Studio idrologico-idraulico del reticolo fluviale di supporto al Piano Strutturale - A4Ingegneria Prato - Settembre 2010").

Per la definizione del battente idraulico atteso lungo il fiume Bisenzio si dovrà elaborare uno specifico approfondimento relativamente all'area di interesse a partire dallo studio idraulico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con cui sono state definite le perimetrazioni del P.A.I. a livello di dettaglio.

7. Per interventi di compensazione idraulica si intendono tutte quelle soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto del rialzamento del piano di campagna per il raggiungimento della sicurezza idraulica. Tali interventi consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna in modo da contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo rilevato. Il volume d'acqua da compensare sarà determinato dall'area della superficie del rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al battente idraulico atteso per gli eventi di piena duecentennali. La stessa finalità può essere raggiunta mediante specifici manufatti, anche interrati, opportunamente dimensionati per contenere il volume d'acqua da compensare.

8. Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni (pericolosità I.4), sia per le acque di transito che di accumulo, si applicano le norme di cui alla L.R.n.21/12 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" che definisce gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione.

Art. 79 Condizioni di fattibilità sismica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità sismicva limitata sono attuabili soltanto a seguito della preventiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza atti a superare le condizioni di rischio derivanti dalla pericolsoità sismica molto elevata.

Fatte salve evntuali varianti successive, in questo RU non sono presenti a fattibilità sismica limitata.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità sismica condizionata sono attuabili soltanto a seguito della realizzazione in sede di piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizoine del progetto edilizio, oltre che dalle indagini geognostiche previste dal DM.14/1/08 e dal DPGR.n.36/R/09, dalle specifiche indagini geognostiche e geofisiche indicate per ciascuna condizione di pericolosità al punto 3.5 delel Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Le previsioni soggette a fattibilità sismica con normali vincoli sono attuabili previa realizzazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 14/1/08 e il DPGR. n. 36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità sismica senza particolari limitazioni non necessita di particolari verifiche oltre a quelle minime di legge.