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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 122 Generalità
1. Fanno parte del "Sistema della Residenza" l'insieme dei "luoghi dell'abitare": tessuti storici, parti consolidate o di recente formazione in connessione con le attrezzature di servizio, le aree commerciali e quelle destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport; insediamenti rurali, nuclei collinari e piccoli aggregati di fondovalle.
Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i quattro Sottosistemi per i quali il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico hanno previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi.
2. Il sistema della residenza (R) si articola nei seguenti sottosistemi:
Sottosistema R1: "Città storica"
Sottosistema R2: "Città in aggiunta"
Sottosistema R3: "Città degli interventi unitari"
Sottosistema R4: "Nuclei rurali"