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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 84 Interventi sul patrimonio edilizio
1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio comunale comprese nel "sistema ambientale":
- a) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie se ammessi e compatibili con le prescrizioni contenute nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, nel rispetto delle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze.
- b) nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano sono sempre ammessi trasferimenti di volumetrie in "uscita"; sono ammessi trasferimenti di volumetrie in "entrata" esclusivamente nel Sottosistema V2: Aree agricole coltivate e solo per i fabbricati esistenti con destinazione d’uso agricola.
- c) gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie sono comunque esclusi negli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;
2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale: nei successivi articoli se ne riporta il contenuto integrato da alcune specifiche prescrizioni.
2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nel rispetto del Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014 e conformemente agli indirizzi nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale.
3. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di un approfondito e dettagliato "Rilievo del patrimonio rurale" condotto in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Piano Strutturale, definisce la classificazione di singoli edifici, nuclei, complessi edilizi e loro pertinenze sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, del valore storico testimoniale, delle caratteristiche morfo-tipologiche, dello stato di conservazione e del rapporto con il contesto.
La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente (schedatura degli edifici e dei manufatti presenti nel territorio aperto), di supporto alla classificazione di cui al presente articolo, è contenuta nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Vinci.
4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e spazi aperti compresi nelle aree del Sistema ambientale.
Gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola, sulla base delle diverse classi di valore attribuite, e con riferimento alle categorie di intervento definite all'art.41 delle presenti norme, vengono suddivisi in:
- edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (co, cs, mc);
- edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (mr) che segnala uno stato di conservazione assimilabile a quello di "rudere";
- edifici considerati non di valore storico, privi di sigla o colore, per i quali è prevista la categoria d'intervento adeguamento (ad).
I "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S) e le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td) vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.
Gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica vengono perimetrati e siglati (cv), quando non inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli", come previsto all'art.36, comma 4, delle presenti norme.
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