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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 86 Sottosistema V2: Aree agricole coltivate
1. Sono aree dislocate su differenti partizioni morfologiche prevalentemente coltivate ad oliveti e vigneti, con impianti nuovi o di tipo tradizionale, in misura minore di seminativi e prati ubicati prevalentemente nelle aree di fondovalle. Sono connotate da assetti agricoli generalmente a media/alta redditività e dalla permanenza dei caratteri principali del paesaggio tradizionale vinciano.
La pianificazione degli assetti produttivi agricoli dovrà avere come riferimento territoriale i sottobacini idrografici del Vincio, Streda, S, Ansano, Rio dei Morticini: per valutare e individuare nei programmi aziendali criteri e parametri di "compensazione e miglioramento ambientale" cui attenersi in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi.
In tali aree, con esclusiva o prevalente funzione agricola, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, fatto salvo quanto previsto nelle specifiche norme dei differenti ambiti.
2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:
- al mantenimento e all'incentivazione della funzione agricola;
- alla salvaguardia ed al potenziamento dei caratteri agricoli tradizionali (trama e delle modalità insediative), alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenza" tipologica, al recupero del patrimonio edilizio presente;
- favorire le sistemazioni di tipo tradizionale (cavalcapoggio e giropoggio) che conservano il sistema di regimazione delle acque monte-valle;
- a consolidare la struttura del paesaggio attraverso il mantenimento e/o la reintroduzione dei suoi elementi tipici (filari alberati e isolati, siepi di delimitazione dei fondi, macchie e boschetti, ecc.).
3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e funzioni conesse, "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.
4. Sono esclusi: le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.