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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 96 Sottosistema V4: Connessioni fluviali
1. Le connessioni fluviali sono una delle componenti primarie della rete ecologica del territorio di Vinci: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali). Costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico e ambientale, sono organizzate lungo i corridoi fluviali del Vincio, Streda, S. Ansano, Morticini e in parte sul reticolo degli affluenti minori. In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della L.R.65/2014, poiché considerate non ad esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V4 il Regolamento Urbanistico, oltre ad individuare fasce di rispetto e/o di salvaguardia nelle quali sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, prevede e consente interventi finalizzati:
- alla salvaguardia ed al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, che favoriscano la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque;
- alla salvaguardia, ripristino e potenziamento delle fasce vegetazionali riparali (rinaturalizzazione);
- alla salvaguardia, degli assetti agricoli tradizionali, anche con interventi di manutenzione e ripristino della continuità del sistema dei fossi e la riconversione delle colture non compatibili;
- all'eliminazione o al contenimento del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
- all'apertura di percorsi ciclo-pedonali, itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.
4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.